umbertocanovaro@
- “Delle
cose Mercantili et Marittime” - «Continuiamo
l'analisi e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, trattando oggi
di una disposizione riguardante le liti marittime: "Che le predette cose
habbino luogo in tutte le cause,fuori che nelle cause mercantili et marittime,
nelle quali s'osservino li statuti et ordini che si dicono di Barzellona fino à
tanto che altramente sarà ordinato". Una disposizione breve, ma che apre
un mondo: il diritto della navigazione, come lo definiremmo oggi, da applicarsi
a Cosmopoli, era quello inserito nel Libre de Consolat de Mar, un testo di
consuetudini marittime del bacino del Mediterraneo, redatto a Barcellona nella
seconda metà del sec. XIV, ad opera d'un giurista privato, che raccolse gli usi
formatisi un po' per volta fra la gente di mare che frequentava i porti di
Spagna, d'Italia e di Francia. Particolarmente notevole fu l'influsso del
diritto marittimo italiano, e in primo luogo del diritto amalfitano e delle
consuetudini di Pisa e di Genova. Il testo è scritto in un idioma di tipo
catalano. Esso ha grande importanza per la storia del diritto marittimo, sia
per la vastità delle materie che abbraccia, sia per l'estesa influenza che
acquistò rapidamente». Umberto
Canovaro