6 luglio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Entro venticinque giorni dall'accusa o denunzia si doveva imbastire il processo”

umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause  Criminali (1a parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme criminali (penali) della terra del Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure: «Le cause criminali, nelle quali si procederà per denunzia o accusazione di certa persona habbino d'instanzia giorni venticinque, exceptuati giorni festivi in honore di Dio, quale (termine,nda) cominci a correre dal giorno del accusa, o denunzia inclusivamente, et li cinque seguenti doppo la citazione s'intendino comparendo il reo, o essendo capturato per esaminarlo, et expedirlo come bisognerà; il che fatto habbi il Commissario (giudice, nda) a statuire termine che li parrà conveniente all'Accusatore a fare le sue prove, caso che il reo negasse, et poi al reo decernere copia delle risposte, se vorrà haverle, et de testimoni esaminati ad offensam (...)». Quindi, entro venticinque giorni dall'accusa o denunzia, si doveva imbastire il processo, ed entro i successivi cinque giorni si doveva, in pratica, svolgere il sistema probatorio di accusa e difesa. E lo chiamiamo Medioevo! La prossima settimana continueremo l'analisi della disposizione. Umberto Canovaro