umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause Criminali (2a parte) - Continuiamo l'analisi
e la comparazione delle norme criminali (penali) della terra del
Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure, di cui abbiamo
visto le tempistiche di inizio procedura la settimana scorsa. «(...) con
congruo termine a fare le sue difese, non trascendendo in tutto il tempo
della detta instanza, salvo che non
paresse al Commissario (giudicante, nda) giusta, et urgente causa di
prorogarla; come ancora ne casi notori
et manifesti poterà abbreviarla, come ancora non haverà luogo nei casi dove bisognasse partecipare
con Sua Altezza: quali s'intendino morte, galera, mutilazione di membro, mitria
(*), et scopa (**), ne quali casi sarà tenuto mandare li disegni (le carte,
nda) a Sua Altezza quale ne delibererà poi, come meglio le parrà expediente».
Note: (*) il reo veniva fatto girare con un copricapo per tutto il territorio,
affinché si sapesse che era un delinquente;
(**) soprattutto le donne potevano
essere punite alla pulizia dei luoghi pubblici. I cinque giorni per
portare in giudizio le prove potevano quindi essere allungati, ma anche
abbreviati a discrezione del giudicante, soprattutto nei casi sopra descritti, per i quali l'ultima parola spettava al
Granduca di Firenze. La prossima settimana continueremo l'analisi della
disposizione. Umberto Canovaro