13 luglio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Quando le donne venivano punite alla pulizia dei luoghi pubblici”

umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause  Criminali (2a parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme criminali (penali) della terra del Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure, di cui abbiamo visto le tempistiche di inizio procedura la settimana scorsa. «(...) con congruo termine a fare le sue difese, non trascendendo in tutto il tempo della  detta instanza, salvo che non paresse al Commissario (giudicante, nda) giusta, et urgente causa di prorogarla; come ancora ne  casi notori et manifesti poterà abbreviarla, come ancora non haverà  luogo nei casi dove bisognasse partecipare con Sua Altezza: quali s'intendino morte, galera, mutilazione di membro, mitria (*), et scopa (**), ne quali casi sarà tenuto mandare li disegni (le carte, nda) a Sua Altezza quale ne delibererà poi, come meglio le parrà expediente». Note: (*) il reo veniva fatto girare con un copricapo per tutto il territorio, affinché si sapesse che era un delinquente;  (**) soprattutto le donne potevano  essere punite alla pulizia dei luoghi pubblici. I cinque giorni per portare in giudizio le prove potevano quindi essere allungati, ma anche abbreviati a discrezione del giudicante, soprattutto  nei casi sopra descritti, per i quali l'ultima parola spettava al Granduca di Firenze. La prossima settimana continueremo l'analisi della disposizione. Umberto Canovaro