umbertocanovaro@ - Del modo
di procedere nelle Cause Criminali (3a
parte)
- Continuiamo
l'analisi e la comparazione
delle norme criminali (penali)della terra del Ferrajo, trattando di una
disposizione riguardante le procedure processuali: «Non sia
obligato a mandare i disegni (i documenti da leggere dal banditore, nda)
all'Auditore delle bande per conto dei descritti (promotori delle cause, nda),
atteso la distanza del luogo, et la difficoltà che vi può nascere dal
passaggio, salvo che nelli quattro casi detti di sopra (crimini punibili con la
morte, la galera, mutilazione di membro, pulizia pubblica, nda), e (i) quali si
mandino anco a detto Auditore... Le sentenze date in dette cause criminali non
habbino appello alcuno». Non sempre quindi si procedeva col pubblico banditore, stante la
dimensione territoriale (oltretutto fuori le mura circoscritte, c'era solo
campagna). Le sentenze penali, poi, erano sempre inappellabili, in ciò
conformandosi ai principi correnti dell'epoca che lo prevedevano solo per le
cause di natura civile. La prossima settimana termineremo l'analisi della
disposizione. Umberto
Canovaro