20 luglio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Le sentenze penali erano sempre inappellabili”

umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause  Criminali (3a parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme criminali (penali)della terra del Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure processuali: «Non sia obligato a mandare i disegni (i documenti da leggere dal banditore, nda) all'Auditore delle bande per conto dei descritti (promotori delle cause, nda), atteso la distanza del luogo, et la difficoltà che vi può nascere dal passaggio, salvo che nelli quattro casi detti di sopra (crimini punibili con la morte, la galera, mutilazione di membro, pulizia pubblica, nda), e (i) quali si mandino anco a detto Auditore... Le sentenze date in dette cause criminali non habbino appello alcuno». Non sempre quindi si procedeva col pubblico banditore, stante la dimensione territoriale (oltretutto fuori le mura circoscritte, c'era solo campagna). Le sentenze penali, poi, erano sempre inappellabili, in ciò conformandosi ai principi correnti dell'epoca che lo prevedevano solo per le cause di natura civile. La prossima settimana termineremo l'analisi della disposizione.  Umberto Canovaro