27 luglio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Il contumace era considerato colpevole per il semplice fatto di non presentarsi”

umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause Criminali (4a parte) - Continuiamo l’analisi e la comparazione delle norme criminali (penali)della terra del Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure, ed in particolare sulla contumacia del reo: «La contumacia faccia piena prova de delitti contro i contumaci di quello che saranno inquisiti mediante li legittimi indizi; quelli che compariranno essendo inquisiti per delitti, che ricerchino (prevedano,nda) pene corporali, non si rilassino sotto mallevadore(cioè non vengano rilasciati dietro cauzione di un terzo garante, nda), et non essendo pena corporale siano tenuti a dare mallevadore, altrimenti non si relassino». In linea con la dottrina del tempo, anche a Portoferrajo il contumace era considerato colpevole, per il semplice fatto di non presentarsi, e quindi di temere il giudizio. Se il reato prevedeva, poi, pene pecuniarie, per non finire in galera si poteva far ricorso ad un garante fideiussore; nel caso di pene corporali, tale pratica non era ammessa. Umberto Canovaro