umbertocanovaro@ - Del modo
di procedere nelle Cause Criminali (4a parte) - Continuiamo l’analisi e la
comparazione delle norme criminali (penali)della terra del Ferrajo, trattando
di una disposizione riguardante le procedure, ed in particolare sulla
contumacia del reo: «La contumacia faccia piena prova de delitti contro
i contumaci di quello che saranno inquisiti mediante li legittimi indizi;
quelli che compariranno essendo inquisiti per delitti, che ricerchino
(prevedano,nda) pene corporali, non si rilassino sotto mallevadore(cioè non
vengano rilasciati dietro cauzione di un terzo garante, nda), et non essendo
pena corporale siano tenuti a dare mallevadore, altrimenti non si relassino». In linea
con la dottrina del tempo, anche a Portoferrajo il contumace era considerato
colpevole, per il semplice fatto di non presentarsi, e quindi di
temere il giudizio. Se il reato prevedeva, poi, pene pecuniarie, per non finire
in galera si poteva far ricorso ad un garante fideiussore; nel caso di pene
corporali, tale pratica non era ammessa. Umberto
Canovaro