10 agosto 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Chi era messo alla gogna poteva subire ogni tipo di oltraggio e sberleffo”

umbertocanovaro@ - De furti  (1a parte) - «Continuiamo l'analisi e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo. La settimana scorsa si trattò  una disposizione criminale (penale) che regolava l'omicidio; oggi si analizzano le pene per i ladri: “Qualunque maggiore d'anni quattordici, maschio o femmina commetterà furto da lire cinque (di valore, nda) sia condennato in lire venticinque ad arbitrio del Commissario (rappresentante del Granduca per l'Amministrazione della Giustizia in loco, nda); et da lire cinque sino in venticinque li sia pena di stare in gognia per un hora, con facoltà di potersi liberare dalla gognia pagando lire cinquanta (...)”. Chi era messo alla gogna poteva subire ogni tipo di oltraggio e sberleffo, e veniva così esposto alla fama pubblica di ladro. La prossima settimana concluderemo la disposizione trattando dei furti nei casi più gravi». Umberto Canovaro