umbertocanovaro@ - De furti (1a parte) - «Continuiamo l'analisi e la comparazione delle norme
della terra del Ferrajo. La settimana scorsa si trattò una disposizione criminale (penale) che
regolava l'omicidio; oggi si analizzano le pene per i ladri: “Qualunque
maggiore d'anni quattordici, maschio o femmina commetterà furto da lire cinque
(di valore, nda) sia condennato in lire venticinque ad arbitrio del Commissario
(rappresentante del Granduca per l'Amministrazione della Giustizia in loco,
nda); et da lire cinque sino in venticinque li sia pena di stare in gognia per
un hora, con facoltà di potersi liberare dalla gognia pagando lire cinquanta (...)”.
Chi era messo alla gogna poteva subire ogni tipo di oltraggio e sberleffo, e
veniva così esposto alla fama pubblica di ladro. La prossima settimana
concluderemo la disposizione trattando dei furti nei casi più gravi». Umberto
Canovaro