17 agosto 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Estrema severità per chi era recidivo”

umbertocanovaro@ - De furti  (2a parte) - Continuiamo l'analisi e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo riguardanti le pene per i ladri.Abbiamo visto in precedenza l'uso della gogna per i furti minori, cioè di valore inferiore alle venticinque lire. Questa settimana trattiamo quelli più gravi: «(...) et da lire venticinque in su li sia pena arbitraria al Commissario (amministratore di giustizia, nda) sino alla morte;  alla quale morte si deve condemnare il ladro per un furto egregio, et grande, o vero per tre furti in diversi tempi, o due con violenza, et tutto il di sopra s'intenda di più et oltre alla restituzione della cosa rubata». Discrezionalità quindi per il giudice, ma severità estrema obbligatoria quando era accertata l'indole criminale del ladro. Umberto Canovaro