umbertocanovaro@ - De furti (2a parte) - Continuiamo l'analisi e la
comparazione delle norme della terra del Ferrajo riguardanti le pene per i
ladri.Abbiamo visto in precedenza l'uso della gogna per i furti minori, cioè di
valore inferiore alle venticinque lire. Questa settimana trattiamo quelli più
gravi: «(...) et da lire venticinque in su li sia pena arbitraria al
Commissario (amministratore di giustizia, nda) sino alla morte; alla quale morte si deve condemnare il ladro
per un furto egregio, et grande, o vero per tre furti in diversi tempi, o due
con violenza, et tutto il di sopra s'intenda di più et oltre alla restituzione
della cosa rubata». Discrezionalità quindi per il giudice, ma severità estrema
obbligatoria quando era accertata l'indole criminale del ladro. Umberto
Canovaro