14 dicembre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Pene per i forestieri che i loro animali arrecavano danni ai beni dei ferrajesi”

umbertocanovaro@ - De danni dati personalmente (2a  parte) - Abbiamo visto la settimana scorsa una parte dei  danni prodotti direttamente dall'opera dell'uomo. Vediamo come si conclude la rubrica: «Inoltre si ordina che tutti li danni che si daranno, o faranno nel territorio,o giurisdizione di Portoferraio per le (dalle, nda) bestie delli huomini dell'Isola del Elba non sudditi di S.A (Sua Altezza, nda), si cognoschino (giudizialmente, nda) e (siano, nda) castigati li danni dati fuora della Corte et giurisdizione di Portoferraio dalle bestie delli huomini di detta terra, acciò in detta Isola si vivi bene et con rispetto reciprocamente». Il senso della norma è quello di punire  i forestieri che con i loro animali arrecassero danni ai beni dei ferrajesi, ma anche questi ultimi  se li arrecassero con i loro animali, soprattutto ai confini e al di fuori del territorio del Granduca, affinché non si creassero problemi anche di natura "politica" con i domini vicini, il più importante dei quali era la Terra di Rio. Umberto Canovaro