umbertocanovaro@ - De danni dati personalmente
(2a parte) - Abbiamo visto la
settimana scorsa una parte dei danni
prodotti direttamente dall'opera dell'uomo. Vediamo come si conclude la
rubrica: «Inoltre si ordina che tutti li danni che si daranno, o faranno nel
territorio,o giurisdizione di Portoferraio per le (dalle, nda) bestie delli
huomini dell'Isola del Elba non sudditi di S.A (Sua Altezza, nda), si
cognoschino (giudizialmente, nda) e (siano, nda) castigati li danni dati fuora
della Corte et giurisdizione di Portoferraio dalle bestie delli huomini di
detta terra, acciò in detta Isola si vivi bene et con rispetto reciprocamente».
Il senso della norma è quello di punire
i forestieri che con i loro animali arrecassero danni ai beni dei
ferrajesi, ma anche questi ultimi se li
arrecassero con i loro animali, soprattutto ai confini e al di fuori del
territorio del Granduca, affinché non si creassero problemi anche di natura
"politica" con i domini vicini, il più importante dei quali era la
Terra di Rio. Umberto Canovaro