ilVicinato@ - «Articolo
39 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: Comma 2. Il
presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio
in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei
consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste; Comma 5. In caso d’inosservanza degli
obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Tre consiglieri (1/5) del gruppo Cambiamo! hanno chiesto la riunione del coniglio
comunale lo scorso 23 ottobre. La presidente Valeria Barbagli, pertanto, doveva riunire
(e non convocare... c'è una bella differenza!) il consiglio entro martedì 12 novembre. Invece l’ha riunito per
giovedì 28 novembre: oltre un mese dopo la richiesta dei tre consiglieri! Inoltre, senza nessun incontro preventivo con
i capogruppo consiliari, ha aggiunto altri argomenti infilando quelli dei
richiedenti agli ultimi punti dei lavori». Quelli
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