STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Come si svolgevano le cause penali”
umbertocanovaro@ -Rubrica: I Libro III
Del Modo di Procedere nelle Cause Criminali (2° parte). La settimana
scorsa abbiamo considerato la contumacia nelle cause penali, ossia,
l’atteggiamento del giudice di fronte all’assenza in giudizio del convenuto.
Oggi, nel prosieguo della norma, consideriamo invece se esso si presentava: «Ma
se l’accusato, Denuntiato o Inquisito, comparirà legittimamente, sia tenuto
giurare di rispondere la verità di quanto li serà letto; e dato il giuramento
si legga l’Inquisitione, Querella o accusa e letta, esso debba rispondere
chiaramente e fatta la risposta e quella scritta ne gl’atti della Corte se il
Delitto per il quale ne viene l’accusato imputato sia tale che ne venga essere
punito in pena personale, secondo la forma delli presenti statuti, al’hora il
Commissario (giudice, nda) lo debba tenere sotto bona guardia e di poi
scriverne al Signore Illustrissimo e faccia quanto per detto Signore
Illustrissimo sarà Commisso, ma se sarà cosa che la pena venga a essere
pecuniaria secondo la forma de presenti statuti, all’hora tal accusato sia
tenuto dare sufficiente pagatore di rapresentarsi dinanzi al Commissario tante
volte quante manderà per lui e obedire a soi comandamenti sotto quella pena che
parerà a detto Commisssario e di pagare ogni
condanna che li serà fatta e ciò fatto sia relassato; e se le dette cose
ricuserà fare, sia constretto, ne relaxato per fin che non haverà dato sicurtà
come di sopra è detto». Quindi, in caso di pena detentiva, occorreva la
conferma del Signore Appiani; mentre se la sanzione era pecuniaria, si evince
che potesse essere liquidata a rate, e se non si offriva garanzia di pagamento,
si rimaneva reclusi in carcere.Buona Pasqua ai lettori, Umberto Canovaro