26 marzo 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Come si svolgevano le cause penali”

umbertocanovaro@ - Rubrica: I Libro  III  Del Modo di Procedere nelle Cause Criminali (2° parte). La settimana scorsa abbiamo considerato la contumacia nelle cause penali, ossia, l’atteggiamento del giudice di fronte all’assenza in giudizio del convenuto. Oggi, nel prosieguo della norma, consideriamo invece se esso si presentava: «Ma se l’accusato, Denuntiato o Inquisito, comparirà legittimamente, sia tenuto giurare di rispondere la verità di quanto li serà letto; e dato il giuramento si legga l’Inquisitione, Querella o accusa e letta, esso debba rispondere chiaramente e fatta la risposta e quella scritta ne gl’atti della Corte se il Delitto per il quale ne viene l’accusato imputato sia tale che ne venga essere punito in pena personale, secondo la forma delli presenti statuti, al’hora il Commissario (giudice, nda) lo debba tenere sotto bona guardia e di poi scriverne al Signore Illustrissimo e faccia quanto per detto Signore Illustrissimo sarà Commisso, ma se sarà cosa che la pena venga a essere pecuniaria secondo la forma de presenti statuti, all’hora tal accusato sia tenuto dare sufficiente pagatore di rapresentarsi dinanzi al Commissario tante volte quante manderà per lui e obedire a soi comandamenti sotto quella pena che parerà a detto Commisssario e di pagare ogni  condanna che li serà fatta e ciò fatto sia relassato; e se le dette cose ricuserà fare, sia constretto, ne relaxato per fin che non haverà dato sicurtà come di sopra è detto». Quindi, in caso di pena detentiva, occorreva la conferma del Signore Appiani; mentre se la sanzione era pecuniaria, si evince che potesse essere liquidata a rate, e se non si offriva garanzia di pagamento, si rimaneva reclusi in carcere. Buona Pasqua ai lettori, Umberto Canovaro