10 settembre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Un’offesa verbale veniva punita fino a cinque lire... l’equivalente dello stipendio di un magistrato!.

umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Del’insulti”: «Se alcuno con animo irato et ingiuriosamente assalterà alcun’altro con le mani vacue (senza corpi contundenti, nda), sia punito e condennato da soldi venti fin in lire cinque e se con arme o vero altre cose offendibile, sia condennato da lire cinque fin in lire venticinque, hauto rispetto alla condittione della persona e qualità del fatto; e se l’insulto sarà fatto alla casa o vero Possessione dell’ingiuriato o vero del insultato o vero che l’insultante habbi compagni, sia condennato nel doppio più della detta quantità, hauto rispetto alla qualità del fatto  et della persona; e se alcuno admenasse contra alcuno e non lo percotesse o vero li desse la pinta e lo pigliasse per i Capelli o vero panni con animo adirato e non lo facesse cadere in terra, sia punito da lire due fin  in dieci lire, e se  fara cadere in terra, sia punito nel doppio più». La norma non necessita di particolari commenti, se non che la frequenza degli episodi di violenza sul territorio, consigliava una pena abbastanza alta (cinque lire, ad esempio, equivaleva alla paga del magistrato giudicante); e spiega anche la minuziosità delle varie ipotesi di insulto computate. Da notare infine l’evoluzione del linguaggio, visto che per noi moderni l’insulto è solamente verbale. Umberto Canovaro