umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Del’insulti”: «Se
alcuno con animo irato et ingiuriosamente assalterà alcun’altro con le mani
vacue (senza corpi contundenti, nda), sia punito e condennato da soldi venti
fin in lire cinque e se con arme o vero altre cose offendibile, sia condennato
da lire cinque fin in lire venticinque, hauto rispetto alla condittione della
persona e qualità del fatto; e se l’insulto sarà fatto alla casa o vero
Possessione dell’ingiuriato o vero del insultato o vero che l’insultante habbi
compagni, sia condennato nel doppio più della detta quantità, hauto rispetto
alla qualità del fatto et della persona;
e se alcuno admenasse contra alcuno e non lo percotesse o vero li desse la
pinta e lo pigliasse per i Capelli o vero panni con animo adirato e non lo
facesse cadere in terra, sia punito da lire due fin in dieci lire, e se fara cadere in terra, sia punito nel doppio
più». La norma non necessita di
particolari commenti, se non che la frequenza degli episodi di violenza sul
territorio, consigliava una pena abbastanza alta (cinque lire, ad esempio,
equivaleva alla paga del magistrato giudicante); e spiega anche la minuziosità
delle varie ipotesi di insulto computate. Da notare infine l’evoluzione del
linguaggio, visto che per noi moderni l’insulto è solamente verbale. Umberto Canovaro