umbertocanovaro@ - Rubrica
IV “Delle Cause dà dieci lire in giù” (3a parte). Nelle scorse due settimane abbiamo visto il
trattamento del pegno e la vendita della cosa all'asta, qualora il debitore non
risarcisse il creditore per un torto subito di natura civilistica,
utilizzandosi nelle cause di minor valore procedure giudiziarie più snelle.
Adesso terminiamo la lettura della rubrica: «Nelle cause importeranno da soldi
quaranta in giù e massime d'opere e giornate de' lavoratori e nelle cause di
chiese e persone ecclesiastiche, vedove,
Pupilli (bambini orfani o abbandonati, nda) et altre persone miserabili, sia
tenuto et obligato procedere et exequire sommariamente e senza scrittura o
spesa di fatto, sol vista la verità del fatto, remossa ogni solennità e
gravitazione». Per cause di scarsissimo valore, cioè sotto i quaranta soldi (circa
due lire d'argento: meno della metà della paga mensile di un giudice) oppure se
riguardavano le persone più povere o certe cause di lavoro, le udienze erano
gratuite e si procedeva oralmente, senza particolari formalità. Umberto Canovaro