1 aprile 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quando le udienze erano gratuite si procedeva oralmente, senza particolari formalità”

umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Delle Cause dà dieci lire in giù” (3a parte). Nelle scorse due settimane abbiamo visto il trattamento del pegno e la vendita della cosa all'asta, qualora il debitore non risarcisse il creditore per un torto subito di natura civilistica, utilizzandosi nelle cause di minor valore procedure giudiziarie più snelle. Adesso terminiamo la lettura della rubrica: «Nelle cause importeranno da soldi quaranta in giù e massime d'opere e giornate de' lavoratori e nelle cause di chiese e persone ecclesiastiche,  vedove, Pupilli (bambini orfani o abbandonati, nda) et altre persone miserabili, sia tenuto et obligato procedere et exequire sommariamente e senza scrittura o spesa di fatto, sol vista la verità del fatto, remossa ogni solennità e gravitazione». Per cause di scarsissimo valore, cioè sotto i quaranta soldi (circa due lire d'argento: meno della metà della paga mensile di un giudice) oppure se riguardavano le persone più povere o certe cause di lavoro, le udienze erano gratuite e si procedeva oralmente, senza particolari formalità. Umberto Canovaro