6 maggio 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Regole sul comportamento dei componenti il Consiglio dei Dodici e di quello dei Quaranta”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXVI: Del modo del consigliare: «Tuti i Conseglieri del Conseglio del Dodici e del Quaranta (presumibilmente ciò che oggi chiameremmo la Giunta e il Consiglio comunale, nda), cio è del Parlamento, debbano nella loro elettione et in ogni raunata giurare nelle mani del Canciglieri di fidelmente consigliare per servizio del signore Nostro Illustrissimo et utilità del Comune; poi di non partire (abbandonare la seduta, nda) senza licentia del Commissario e Capo dell'Anziani; li nomi de quali il Cancigliero scriva secondo [che] verranno, e poi che seranno in numero legittimo, il Commissario faccia commandare che ogn'uno segghi tacitamente e con modestia e non ardisca alcun partirsi (spostarsi, nda) dal luogo suo, ne' darsi insieme cenni, ne dire parole sopra voce di qualunque sorta, sotto pena di giulij doi da pagare di fatto per ogni volta fusse contrafatto; e nessuno, ancor che privilegiato, possa tenere arme da offendere in detti Consigli alla pena di uno scudo d'oro applicata alla Cammera Fiscale per ogni volta e per ciascuna persona che contrafarà». Vedremo la prossima settimana cosa succedeva, dopo l'insediamento dell'adunanza. Umberto Canovaro