umbertocanovaro@ - Rubrica
XXVI: Del modo del consigliare: «Tuti
i Conseglieri del Conseglio del Dodici e del Quaranta (presumibilmente ciò che
oggi chiameremmo la Giunta e il Consiglio comunale, nda), cio è del Parlamento,
debbano nella loro elettione et in ogni raunata giurare nelle mani del
Canciglieri di fidelmente consigliare per servizio del signore Nostro
Illustrissimo et utilità del Comune; poi di non partire (abbandonare la seduta,
nda) senza licentia del Commissario e Capo dell'Anziani; li nomi de quali il
Cancigliero scriva secondo [che] verranno, e poi che seranno in numero
legittimo, il Commissario faccia commandare che ogn'uno segghi tacitamente e
con modestia e non ardisca alcun partirsi (spostarsi, nda) dal luogo suo, ne'
darsi insieme cenni, ne dire parole sopra voce di qualunque sorta, sotto pena
di giulij doi da pagare di fatto per ogni volta fusse contrafatto; e nessuno,
ancor che privilegiato, possa tenere arme da offendere in detti Consigli alla
pena di uno scudo d'oro applicata alla Cammera Fiscale per ogni volta e per
ciascuna persona che contrafarà». Vedremo la prossima settimana cosa succedeva,
dopo l'insediamento dell'adunanza. Umberto Canovaro