1 luglio 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Le cause di merci e compagnie (marittime?) venivano discusse da arbitri nominati dal Commissario, e si dovevano concludere nel termine di sei mesi”

umbertocanovaro@ - Rubrica VIII “De Compromessi”: «(....) Quistione che communemente in fra sozzi o vero compagni e mercanti per causa di compagnie e merci e per qualunque altra causa appartenente a compagnia et ancora d'ogni divisione di cose comune et fatto li detti compromessi, il Commissario (giudicante, nda) a petitione d'alcuna delle parti astringa l'arbitri e terzo a terminare e finire le dette lite e controversie semplicemente et de plano et di fatto non servata alcuna solennita' di ragione et in ciascuno giorno giuridico (cioè di tribunale aperto, nda) e feriato et in ciascun modo che piacerà a loro (cioè ai contendenti, nda); et quello che serà fatto per li detti arbitri, abitratori e terzo e doi di loro absente, l'altro o vero contradicente voglia e tenga et il Commissario sia tenuto mandarlo  ad executione, remossa ogni exceptione summariamente e senza letigio. Ancora ordiniamo che in caso che nel Compromesso non li fusse apposto il termine, all'ora et in tal caso s' intenda statuito il termine di sei mesi, in fra il quale termine debbano finire e terminare dette lite, controversie e questioni». Disposizione di difficile lettura anche perché incompleta in alcuni punti. In sintesi, le cause di merci e compagnie (marittime?) venivano discusse da arbitri nominati dal Commissario, e senza particolari formalità e procedure; e si dovevano concludere nel termine di sei mesi. Come abbiamo visto nella rubrica della settimana scorsa, si rischiava il pignoramento e la vendita dei beni in caso di condanna arbitrale. Umberto Canovaro