5 agosto 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Colui che offendeva o percuoteva un Anziano della Comunità veniva punito con pene pecuniarie molto alte, compreso il rischio di essere esiliato in altra terra dell'Isola”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXIV: “Del'imborsatione et Offitio del Anziani di Rio” (5a parte). Nelle scorse settimane siamo entrati nello studio del metodo per eleggere il Consiglio degli Anziani, la carica più importante dell'istituzione ed abbiamo letto il loro giuramento d'insediamento appena eletti e le conseguenze in caso di rifiuto. Andiamo avanti: «e li predetti Anziani in fra dui giorni del preso loro offitio debbino fare inventario di tutti i libri del Comune, Civili e Criminali, de commisarij et di tutte l'altre cose e munitioni (impegni, nda) del Comune e consegnarle in mano a' successori con la notula di quanto li fusse restato a fare nell' offitio loro, alla pena di lire dieci per ciascuno Anziano. Possino e debbino li prefati Anziani da per loro stessi con la presentia del lor Commissario fare creditore qualunque havesse havere dal detto comune e fare polize de pagamenti con la presentia del sopradetto Commissario; e qualunque persona offenderà in detti o in fatti alcuno dell'Anziani sia punito subito oltre l'altre multe e pene ordinate per li statuti presenti nelle Cause Criminali in scudi dieci d'oro, applicata (devoluta, nda) alla Cammera Fiscale e sia confinato ad elettione (discrezione, nda) di sua Signoria Illustrissima o di suo Luogotenente del luogo e del tempo». Dunque, pene pecuniarie molto alte, compreso il rischio di essere esiliati (si suppone in via temporanea) in altra terra dell'Isola, qualora si offendesse o percuotesse un Anziano della Comunità. Umberto Canovaro