12 agosto 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Diritti e doveri degli Anziani della Comunità”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXIV: “Del'imborsatione et Offitio del Anziani di Rio” (6a parte). Nelle scorse settimane siamo entrati nello studio del metodo per eleggere il Consiglio degli Anziani, la carica più importante dell'istituzione ed abbiamo letto il loro giuramento d'insediamento appena eletti, le conseguenze in caso di rifiuto e le pene per le offese loro arrecate. Continuiamo vedendo alcuni dei loro compiti: «Delli detti Anziani, il Capo di Poliza habbi sempre il primo luogo (posto, nda) e così seguitare di grado in grado tanto nel sedere quanto nel'andare et in ciascheduno atto. A qual Capo di polizia siano tenuti tutti l'altri Anziani obbedire e ricercati comparire al palazzo sotto pena di soldi venti per ciascheduno e ciascheduna volta. Siano tenuti ancora quando occorrerà, stare vigilanti sopra le guardie di giorno e di notte e se per alcun tempo accadesse suspetto di peste, il che non voglia Iddio, in Rio o luoghi convicini, debbano detti Anziani e lor minor Consiglio (organo esecutivo, nda) fare tutte le lor provigioni ordinarie per la salvezza della terra e Populo di Rio, in ordinare guardie, eleggere soprastanti, condur Medici Phjsici e Chirusici secondo para  loro e fare tutto quello che sarà necessario. Siano tenuti detti Anziani prestare ogni favore (compito, nda) a detto Commissario (rappresentante del Signore Appiani, nda) et ad ogn'altro offitiale del signor Illustrissimo e richiesti e da lor stessi, vedendo il bisogno, sotto pena di lire cento per ciascheduno di detti Anziani che mancasse di quanto è detto, da applicarsi (devolvere, nda) alla Cammera del prefato Ill.mo signore». Umberto Canovaro