13 ottobre 2017

RALLENTATORI DI VELOCITÀ E PASSAGGI PEDONALI RIALZATI: “La responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti è ascrivibile all'Ente proprietario della strada”

ilVicinato@ - Fonte notizia elbareport.it - «In questi giorni si sente parlare sempre più spesso della necessità di interventi tesi a contenere i pericoli che causa l'alta velocità dei veicoli a motore sulle nostre strade. L'art. 42 del Codice della strada definisce i segnali complementari,e fra questi include i dispositivi destinati a rallentare la velocità. Mentre l'art. 179 del Regolamento di esecuzione ne riporta le modalità e impiego di apposizione, e al comma 4 dice che questi dossi possono essere installati dove vige un limite di velocità pari o inferiore a 50 Km e successivamente ne stabilisce, colore, forma e dimensioni a seconda del limite di velocità della strada. Il successivo comma 5 recita testualmente: “possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (…) I passaggi pedonali rialzati invece possono essere realizzati, ma non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità, quindi non necessitano di particolari autorizzazioni quanto piuttosto di motivazioni di opportunità o necessità. La realizzazione di tali manufatti deve necessariamente essere effettuata utilizzando materiali previsti dalla vigente normativa, garantendo la percorribilità della strada anche alle autovetture con carenatura bassa. A tal proposito il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha specificato che la responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti è ascrivibile all'Ente proprietario della strada». Gianluca Niccolai