ilVicinato@ - Fonte
notizia elbareport.it
- «In questi giorni si sente parlare sempre più spesso
della necessità di interventi tesi a contenere i pericoli che causa l'alta
velocità dei veicoli a motore sulle nostre strade. L'art. 42 del Codice della
strada definisce i segnali complementari,e fra questi include i
dispositivi destinati a rallentare la velocità. Mentre l'art. 179 del Regolamento
di esecuzione ne riporta le modalità e impiego di apposizione, e al comma 4
dice che questi dossi possono essere installati dove vige un limite di velocità
pari o inferiore a 50 Km e successivamente ne stabilisce, colore, forma e
dimensioni a seconda del limite di velocità della strada. Il successivo comma 5
recita testualmente: “possono essere posti in opera solo su strade
residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc. Ne è vietato
l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli
normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (…)
I passaggi pedonali rialzati invece possono essere realizzati, ma non
possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità, quindi
non necessitano di particolari autorizzazioni quanto piuttosto di motivazioni di
opportunità o necessità. La realizzazione di tali manufatti deve
necessariamente essere effettuata utilizzando materiali previsti dalla vigente
normativa, garantendo la percorribilità della strada anche alle autovetture con
carenatura bassa. A tal proposito il Ministero delle infrastrutture e trasporti
ha specificato che la responsabilità in caso di inconvenienti e/o
danneggiamenti è ascrivibile all'Ente proprietario della strada». Gianluca Niccolai