umbertocanovaro@ - Rubrica V: “De sequestri o integine (*)”: «Ordiniamo ancora che il Commissario (rappresentante
in loco del signore Appiani, nda) non possa concedere sequestro o integine
alcune contra alcuna persona della terra di Rio o in quella abitante,la quale
havesse beni stabili nella Corte di Rio sufficienti alla quantità del debito e
spese; e contrafacendosi, il sequestro non vaglia e lo domandante perda le
spese; e se quella persona contra la quale sia conceduto il sequestro volesse
dare idonea sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato, al’hora il
Commissario, hauta tal sicurta’, debba liberare tal sequestro e rimettere nel
pristino stato quella persona contro la quale il sequestro fusse fatto; et
debba detto tale a (i)stanza del quale sarà fatto il sequestro fra (entro, nda)venti
di’ utili havesse fatta la sua petitione e liquidato il suo credito dinanzi al
Commissario; e passato detto tempo non avendo mostrato e liquidato il credito, sia
il sequestro annulato e sia quello a instantia di chi saranno stati exeguiti
l’atti obligato a danni e interessi dall’agravato». Norma civilistica che prevedeva di sequestrare i
beni se non ci fossero state risorse economiche per risarcire il creditore o il
danneggiato; una volta sequestrato il bene, poteva essere esso svincolato solo
se entro venti giorni si pagava il dovuto. (*) Nonostante ricerche accurate,
non ho trovato approfondimenti sul termine “integine”. Me ne scuso con i
lettori. Umberto Canovaro