7 ottobre 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Beni sequestrati se non c’erano risorse economiche per risarcire il creditore o il danneggiato”

umbertocanovaro@ - Rubrica V: “De sequestri o integine (*)”: «Ordiniamo ancora che il Commissario (rappresentante in loco del signore Appiani, nda) non possa concedere sequestro o integine alcune contra alcuna persona della terra di Rio o in quella abitante,la quale havesse beni stabili nella Corte di Rio sufficienti alla quantità del debito e spese; e contrafacendosi, il sequestro non vaglia e lo domandante perda le spese; e se quella persona contra la quale sia conceduto il sequestro volesse dare idonea sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato, al’hora il Commissario, hauta tal sicurta’, debba liberare tal sequestro e rimettere nel pristino stato quella persona contro la quale il sequestro fusse fatto; et debba detto tale a (i)stanza del quale sarà fatto il sequestro fra (entro, nda)venti di’ utili havesse fatta la sua petitione e liquidato il suo credito dinanzi al Commissario; e passato detto tempo non avendo mostrato e liquidato il credito, sia il sequestro annulato e sia quello a instantia di chi saranno stati exeguiti l’atti obligato a danni e interessi dall’agravato». Norma civilistica che prevedeva di sequestrare i beni se non ci fossero state risorse economiche per risarcire il creditore o il danneggiato; una volta sequestrato il bene, poteva essere esso svincolato solo se entro venti giorni si pagava il dovuto. (*) Nonostante ricerche accurate, non ho trovato approfondimenti sul termine “integine”. Me ne scuso con i lettori. Umberto Canovaro