4 novembre 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quando il taglio degli alberi era vietato, tranne che per usi particolari”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXI: “Del Ordine de Soldati della Piaggia (3a parte)”. Concludiamo la disamina dell’ultima parte della rubrica che tratta delle mansioni svolte dai Soldati della Piaggia di Rio, le quali soprattutto consistevano nel fare la guardia ai mucchi del minerale accumulato e pronto per la partenza, oltre che soprintendere al buon funzionamento del caricamento delle navi entro la rada. La riporto al lettore, per completezza di informazione della rubrica, poiché considerata la parte mancante, è anche non pertinente con i servigi delle guardie, e quindi fuori tema: «Item è ordinato che ciascuna persona che porti vena alla Piaggia sia obligato il primo di’ che li tocca la gita (*), poi che la vena  è pesata o vero sgombrato tutti li muschi (mucchi, nda) della sua vena e portati fuori dal magazino (...) Item è ordinato che nessuna persona possa tagliare legname grosso nel monte della caviera, pena lire cinque per ciascuna volta e questo non s’intenda per quelli che tagliano per fortificare ditte caviere ne’ per quelli che lo portassero per l’offitiali o per suo uso, ne anco per li Patroni delle Barche per suo uso, mentre che stanno in su le piaggie; ma se ne portassero via da due some in su’, pena soldi quaranta per ogni Fuorastiero o Terriero” (cioè riese, nda)». (*) la gita era il viaggio dei cavatori dal luogo di estrazione fino alla spiaggia. Si evince come il “legname grosso” fosse nella zona abbastanza precario e quindi dovesse essere salvaguardato per  usi specifici, probabilmente l’aggrottamento delle pareti del foro della cava, che all’epoca era di proprietà di ogni singolo cavatore. Umberto Canovaro