30 dicembre 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Il Capitano della Vena decideva la pena per quei militi che non rispettavano i doveri loro imposti”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXXVII: “Del Capitano della Vena” - «Il Capitano della vena con sei in sua Compagnia si elegga ogn'anno in Calende di Genaio, come è consueto; li quali, per debito di loro offitio e giuramento, sieno tenuti stare apparecchiati con l'arme a richiesta del Commisario et obbedire in quelle cose che s'aspettano al suo offitio, sotto pena del arbitrio di detto Commissario». In miniera l'ordine era mantenuto grazie ad una guarnigione di sei guardie comandate da un Capitano che rispondeva al rappresentante del Signore sul territorio riese, e che in caso di inottemperanza dei doveri imposti, sceglieva la pena da comminare. Umberto Canovaro