2 dicembre 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII). IL DIRITTO AGRARIO: “Non lavorare le terre d’altri e pagare l’affitto” . 1a Parte

umbertocanovaro@ - Rubrica LX (1a parte) “Di non lavorare terre d’altri e Pagare i Terratichi”: «A nessuna persona sia lecito lavorare o fare lavorare, ne stabiare per lavorare terre altrui senza licentia del Patrone della Terra; e se fosse contrafatto, il Patrone di essa la possa ripigliare e allogarla a chi li piace; ne sia obligato dare cosa alcuna a quello tale per le sue fatiche e qualunque persona; poi che la terra li serà vetata, (se) vi entrerà a lavorare, caschi in pena della turbatione della possessione (una specifica fattispecie di reato prevista negli statuti, nda) per ogni volta e la terra sia tenuto lasciare. Non possi chi darà terra a lavorare per seminare, levarla per doi anni, se quella tal persona vora’ rastopiare (raddoppiare il periodo, nda). Chi piglierà a lavorare terre a terratico (una sorta di affitto, nda) e cavato che ne ha il grano o altre Biade e non rifiuta o renda al Patrone la terra nanzi (prima, nda) Santa Maria di mezzo Agosto, si intendi che paghi il terratico per l’anno seguente, quantunque non la rastopiasse». Umberto Canovaro