umbertocanovaro@ - Rubrica LX (1a parte) “Di non lavorare terre d’altri
e Pagare i Terratichi”: «A nessuna persona sia lecito lavorare o fare lavorare,
ne stabiare per lavorare terre altrui senza licentia del Patrone della Terra; e
se fosse contrafatto, il Patrone di essa la possa ripigliare e allogarla a chi
li piace; ne sia obligato dare cosa alcuna a quello tale per le sue fatiche e
qualunque persona; poi che la terra li serà vetata, (se) vi entrerà a lavorare,
caschi in pena della turbatione della possessione (una specifica fattispecie di
reato prevista negli statuti, nda) per ogni volta e la terra sia tenuto
lasciare. Non possi chi darà terra a lavorare per seminare, levarla per doi
anni, se quella tal persona vora’ rastopiare (raddoppiare il periodo, nda). Chi
piglierà a lavorare terre a terratico (una sorta di affitto, nda) e cavato che
ne ha il grano o altre Biade e non rifiuta o renda al Patrone la terra nanzi
(prima, nda) Santa Maria di mezzo Agosto, si intendi che paghi il terratico per
l’anno seguente, quantunque non la rastopiasse». Umberto Canovaro