umbertocanovaro@ - Rubrica XLI: “Del’Ambasciatori
e Lor Offitio” - «Qualunque persona sarà eletta per imbasciatore al signore
Nostro Illustrissimo o ad altri e in ciascun luogo, sia tenuto accettare, pena
lire cinque, (il) quale sia obligato con ogni diligentia exequire quanto havera
in commissione, ne possa per causa alcuna uscire della commisione ch’havera
hauta dal Comune, pena lire venticinque e habbia per suo salario soldi dieci il
giorno che lui starà in servitio del Comune e stando in detta Imbasceria
più di tre giorni, tre siano gratis e
senza salario alcuno». Leggiamo come l’eletto a questa carica per rappresentare
le istanze comunali di fronte al Signore Appiani, né potesse rifiutare, né
potesse rinunciare successivamente, salvo forti sanzioni pecuniarie; e
l’indennità ricevuta era commisurata ai giorni del suo impegno effettivo. Umberto
Canovaro