13 gennaio 2018

STATUTA RIVI (SEC. XIII). GLI AMBASCIATORI: “L’indennità ricevuta era commisurata ai giorni d'impegno effettivo”

umbertocanovaro@ - Rubrica XLI: “Del’Ambasciatori e Lor Offitio” - «Qualunque persona sarà eletta per imbasciatore al signore Nostro Illustrissimo o ad altri e in ciascun luogo, sia tenuto accettare, pena lire cinque, (il) quale sia obligato con ogni diligentia exequire quanto havera in commissione, ne possa per causa alcuna uscire della commisione ch’havera hauta dal Comune, pena lire venticinque e habbia per suo salario soldi dieci il giorno che lui starà in servitio del Comune e stando in detta Imbasceria più  di tre giorni, tre siano gratis e senza salario alcuno». Leggiamo come l’eletto a questa carica per rappresentare le istanze comunali di fronte al Signore Appiani, né potesse rifiutare, né potesse rinunciare successivamente, salvo forti sanzioni pecuniarie; e l’indennità ricevuta era commisurata ai giorni del suo impegno effettivo. Umberto Canovaro