29 agosto 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “La caricazione del minerale e il controllo dei bastimenti. Il prezzario del diritto di ponte. Parte terza”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXX “Delli Ordinamenti della Piaggia” (terza parte): Proseguiamo la lettura di questa norma, lunga ma interessante anche perché parla proprio delle attività di carico che si svolgevano sulla nostra Piaggia. «…Il Commissario facci pagare alli Patroni delle Barche per le spese di detta caricatura (della vena di ferro, nda) quello che è consueto per antico e cioè: [dare] Al Commissario per la lettera, grossi doi per cento di vena; Item per l’Ancoraggio, grossi due e denari nove per cento; Item per le scale, grosso uno per scala per cento; Al capitano della gita (del minerale dalla cava, nda), grossi venti per cento (…) Al Notaio, soldi quindici, denari cinque per centinaio; Item se la Barca rimanesse in su la piaggia e non fusse fornita di caricare. Il Commissario li facci pagare doi grossi per notte, li quali paghi a due guardie da deputarsi per il Commissario, oltre li soldati (…) Item se il Patrone havesse messo scalame sotto la vena, li facci pagare soldi cinque per centinaio alla  Chiesa (a favore, nda)». In questo prezzario, abbiamo avuto  la misura della varietà di moneta che all’epoca circolava a Rio: soldi, denari, grossi, nell’ordine di grandezza, e che poi erano le monete tradizionali di questa area territoriale. Continueremo sullo stesso argomento anche la prossima settimana. Umberto Canovaro