umbertocanovaro@ - Rubrica XXIII “Di non offendere gl’Anziani et altri
offitiali”: «S’ordina e statuisce che ciascuno che
offendera alcuno offitiale in detti o in fatti,sia condenato del doppio fin in
quattro doppi che venisse condenato se offendesse un altro, hauta considerazione
al ingiuriante et all’Ingiuriato et [all’]ingiuria commessa, e più in havere et
persona cioè sia con pena pecuniaria che
corporale, nda), ad arbitrio di Sua ecc. Illustrissima (il Principe, nda) o suo
Governatore; salve l’altre pene che s’imponessero per il tempo e loco del
commisso malefitio (aggravanti se si delinqueva ad esempio per le festività
religiose o vicino alle chiese ed alle abitazioni dei Signori, nda); et possa
il commissario ( giudice, nda), s’egli sarà offeso per suo offitio, senza processo punire il Reo, se la detta
offesa sarà stata fatta in tempo nel quale esercitava alcun’atto pertinente
all’offitio del Commissariato et se era notoria; e se in altro tempo fusse
offeso, debba formare il processo, ricevere le prove e dare sentenza». Pene
molto severe ed aggravate, quindi se si offendeva il pubblico ufficiale nelle
sue funzioni; e se poi era il gudice ad essere offeso durante il suo compito
magistrale, allora… egli stesso dava sentenza: l’istituto della ricusazione per
conflitto d’interesse, è invenzione più moderna! Umberto Canovaro