17 settembre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Pene molto severe e aggravate a chi offendeva il pubblico ufficiale nelle sue funzioni”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXIII “Di non offendere gl’Anziani et altri offitiali”: «S’ordina e statuisce che ciascuno che offendera alcuno offitiale in detti o in fatti,sia condenato del doppio fin in quattro doppi che venisse condenato se offendesse un altro, hauta considerazione al ingiuriante et all’Ingiuriato et [all’]ingiuria commessa, e più in havere et persona  cioè sia con pena pecuniaria che corporale, nda), ad arbitrio di Sua ecc. Illustrissima (il Principe, nda) o suo Governatore; salve l’altre pene che s’imponessero per il tempo e loco del commisso malefitio (aggravanti se si delinqueva ad esempio per le festività religiose o vicino alle chiese ed alle abitazioni dei Signori, nda); et possa il commissario ( giudice, nda), s’egli sarà offeso per suo offitio,  senza processo punire il Reo, se la detta offesa sarà stata fatta in tempo nel quale esercitava alcun’atto pertinente all’offitio del Commissariato et se era notoria; e se in altro tempo fusse offeso, debba formare il processo, ricevere le prove e dare sentenza». Pene molto severe ed aggravate, quindi se si offendeva il pubblico ufficiale nelle sue funzioni; e se poi era il gudice ad essere offeso durante il suo compito magistrale, allora… egli stesso dava sentenza: l’istituto della ricusazione per conflitto d’interesse, è invenzione più moderna! Umberto Canovaro