umbertocanovaro@ - Rubrica XX “Del guadagno del marito per la morte della moglie”: «Se la moglie d’anni dodici si congiungerà
col Marito d’anni quattordici e moia detta moglie senza figliuoli di quel
matrimonio, il Marito guadagna la metà della dote e de
donamenti; l’altra metà della dote e de donamenti, se senza testamento e senza
Figliuoli d’altro matrimonio morirà, si restituisca (a)
quella persona della quale detta dote è provenuta o a soi heredi, quantunque
non sia Agnata, cognata o Parente; nel’altri casi, il
Marito non guadagna la metà della dote per la morte della moglie; ma se la
moglie morirà prima del marito, l’heredi della moglie habbino l’anella
sponsale e la Cintola donata dal Marito e la metà di detti donamenti fatti alla
sopradetta moglie da ciascuno che l’havesse donata; se veramente il marito
morirà senza Figliuoli di quel matrimonio, la moglie guadagna l’Antifato et
ogn’altro donamento da ciascuno fattoli con le sue doti in caso che detti
donamenti si trovino; e in caso che non si trovino si imputi (cioè si
conteggino come negatività, nda) la moglie medesima, salvo et excetto
che se non si ritroveranno l’anelli del sposalizio; e se ne ritrovasse altri (beni) subrogati (cioè
simili, nda) in luogo delli predetti del sposalitio, niente di meno detti
subrogati si devino et dare debbino alla soprascritta moglie». Umberto Canovaro