15 ottobre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Come venivano suddivisi i beni se moriva la moglie o il marito”

umbertocanovaro@ - Rubrica XX Del guadagno del marito per la morte della moglie”: «Se la moglie d’anni dodici si congiungerà col Marito d’anni quattordici e moia detta moglie senza figliuoli di quel matrimonio, il Marito guadagna la metà della dote e de donamenti; l’altra metà della dote e de donamenti, se senza testamento e senza Figliuoli d’altro matrimonio morirà, si restituisca (a) quella persona della quale detta dote è provenuta o a soi heredi, quantunque non sia Agnata, cognata o Parente; nel’altri casi, il Marito non guadagna la metà della dote per la morte della moglie; ma se la moglie morirà prima del marito, l’heredi della moglie habbino l’anella sponsale e la Cintola donata dal Marito e la metà di detti donamenti fatti alla sopradetta moglie da ciascuno che l’havesse donata; se veramente il marito morirà senza Figliuoli di quel matrimonio, la moglie guadagna l’Antifato et ogn’altro donamento da ciascuno fattoli con le sue doti in caso che detti donamenti si trovino; e in caso che non si trovino si imputi (cioè si conteggino come negatività, nda) la moglie medesima, salvo et excetto che se non si ritroveranno l’anelli del sposalizio; e se ne ritrovasse altri (beni) subrogati (cioè simili, nda) in luogo delli predetti del sposalitio, niente di meno detti subrogati si devino et dare debbino alla soprascritta moglie». Umberto Canovaro