18 marzo 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Il pegno per soddisfare il creditore”

umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Delle Cause dà dieci lire in giù” (1a parte):  «In le cause e controversie vertenti dinanzi al detto Commissario della quantità di lire dieci e da lire dieci in giù [o]vero della cosa di valore di lire dieci e da lì in giù, si proceda summariamente, semplicemente e de fatto e senza strepito e figura di giudizio (*) e, citato il Reo e non comparente, accusata la contumatia, il Commissario sia tenuto il giorno seguente a petitione e requisizione dell'attore, qual debbi giurare che non con animo di Calunnia domandi come di sopra, Facci pignorare il Reo in Cosa mobile fin alla quantità domandata e le spese; e se beni  mobili non si ritroveranno a sufficientia per la quantità domandata o vero se il Reo negasse il pegno al Messo, al'hora sia in elettione del Creditore se vorà mettersi in Possessione delle cose immobili o vero vorà il Reo personalmente fare del (...), la qual cosa il Commissario sia tenuto fare a requisitione e volontà di esso Creditore; pigliato li pegni, il Commissario a requisizione dell'attore, faccia notificare al Reo che in frà tre giorni debba avere riscosso il detto pegno, qual tempo passato se non l'haverà riscosso a requisitione del detto attore c'haverà provato del debito al meno semplicemente per un testimone con giuramento, di detti pegni faccia subastare o vero mettere all'incanto per i luoghi soliti e consueti per cinque giorni  continui e in capo di detti cinque giorni siano dati al più offerente(...)». (* Era quella una formula rituale che consentiva al giudicante di procedere in giudizio più velocemente, senza particolari formalità e senza banditore). La prossima settimana continueremo con la disciplina del pegno per soddisfare il creditore. Umberto Canovaro