umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Delle Cause dà
dieci lire in giù” (1a parte): «In le cause e controversie vertenti dinanzi al detto Commissario della
quantità di lire dieci e da lire dieci in giù [o]vero della cosa di valore di
lire dieci e da lì in giù, si proceda summariamente, semplicemente e de fatto e
senza strepito e figura di giudizio (*) e, citato il Reo e non comparente,
accusata la contumatia, il Commissario sia tenuto il giorno seguente a
petitione e requisizione dell'attore, qual debbi giurare che non con animo di
Calunnia domandi come di sopra, Facci pignorare il Reo in Cosa mobile fin alla
quantità domandata e le spese; e se beni
mobili non si ritroveranno a sufficientia per la quantità domandata o
vero se il Reo negasse il pegno al Messo, al'hora sia in elettione del
Creditore se vorà mettersi in Possessione delle cose immobili o vero vorà il
Reo personalmente fare del (...), la qual cosa il Commissario sia tenuto fare a
requisitione e volontà di esso Creditore; pigliato li pegni, il Commissario a
requisizione dell'attore, faccia notificare al Reo che in frà tre giorni debba
avere riscosso il detto pegno, qual tempo passato se non l'haverà riscosso a
requisitione del detto attore c'haverà provato del debito al meno semplicemente
per un testimone con giuramento, di detti pegni faccia subastare o vero mettere
all'incanto per i luoghi soliti e consueti per cinque giorni continui e in capo di detti cinque giorni
siano dati al più offerente(...)». (* Era quella una formula rituale che consentiva al giudicante di procedere
in giudizio più velocemente, senza particolari formalità e senza banditore). La
prossima settimana continueremo con la disciplina del pegno per soddisfare il
creditore. Umberto Canovaro