Fonte
Agenzia Dire – ilVicinato@ - Ecco, in estrema sintesi, il contenuto della legge
Realacci sui Piccoli Comuni: «L'articolo 1 chiarisce le finalità della legge
che riguarda i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo
alla definizione di Piccolo Comune. L'articolo 2 reca disposizioni in materia
di attività e servizi. L'articolo 3 istituisce un fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di investimenti
per una serie di finalità. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2017
e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. L'articolo 4 concerne
il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di
alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L'articolo 5
prevede l'adozione di misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di
immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di
abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente la stipula di intese per
l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.
L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con diocesi della chiesa
cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero
dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o
degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8
detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga. L'articolo 9 contiene
disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti. L'articolo
10 concerne l'adozione di iniziative volte a garantire la distribuzione dei
quotidiani anche nei piccoli comuni. Ai sensi dell'articolo 11, i piccoli comuni
potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari
provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto
dall'articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei
mercati agricoli per la vendita diretta. L'articolo 13 reca disposizioni in
materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle
aree rurali e montane, mentre l'articolo 14 concerne la programmazione di iniziative
finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni. L'articolo
15 prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree
rurali e montane. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria,
mentre l'articolo 17 riguarda le Regioni a Statuto speciale e delle Province
autonome».