umbertocanovaro@ - Rubrica LXXX: “Modo di accusare
nel suo Proprio” - «Si ordina che non sia lecito acusare nessuna persona ne
suoi proprij beni, per suo giuramento, ne stimare li danni che li fusse fatti,
passando però la stima soldi quaranta; ma che è offitio de Caffaggiai o vero de
stimatori (*); siano tenuti o l’uno o l’altro qual si voglia dal Patrone
dannificato chiamati e quelli stimino il danno». La norma, con lettura capovolta, ci attesta che sotto i
quaranta soldi, era ammessa una sorta di “autocertificazione” del danno, sotto
giuramento da parte di chi lo aveva subito. (*) Istituzioni pubbliche che
abbiamo già visto: i primi agivano come controllori delle regole, soprattutto
in ambito agrario, i secondi come periti, diremmo oggi. Umberto Canovaro
