24 febbraio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “La stima dei danni subiti”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXX: “Modo di accusare nel suo Proprio” - «Si ordina che non sia lecito acusare nessuna persona ne suoi proprij beni, per suo giuramento, ne stimare li danni che li fusse fatti, passando però la stima soldi quaranta; ma che è offitio de Caffaggiai o vero de stimatori (*); siano tenuti o l’uno o l’altro qual si voglia dal Patrone dannificato chiamati e quelli stimino il danno». La norma, con  lettura capovolta, ci attesta che sotto i quaranta soldi, era ammessa una sorta di “autocertificazione” del danno, sotto giuramento da parte di chi lo aveva subito. (*) Istituzioni pubbliche che abbiamo già visto: i primi agivano come controllori delle regole, soprattutto in ambito agrario, i secondi come periti, diremmo oggi. Umberto Canovaro