14 aprile 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Demolire i ballatoi”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXII “De Balatoi”: «Non sia lecito  ad alcuna persona edificare in le strade del Comune, ne vicinale,fare  balatoi di legnami; chi l'havesse  fatto in  frà  trè  dì  lo debba  guastare, pena a chi contrafara  lire venticinque da pagare di fatto». Norma estremamente chiara che impediva l'edificazione privata in mezzo a strade, ancorché ballatoi  che servivano  soprattutto  nelle feste e fiere per guardare dall'alto. Tipici esempi si hanno un po' in tutte le cittadine medievali signorili. Forse ciò derivava dalla volontà di mantenere una condizione paritaria fra i paesani, senza che nessuno dovesse  emergere in termini sociali ed  evitare così  gelosie e protagonismi. Umberto Canovaro