umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXII “De Balatoi”:
«Non sia lecito ad alcuna persona
edificare in le strade del Comune, ne vicinale,fare balatoi di legnami; chi l'havesse fatto in frà trè
dì lo debba guastare, pena a chi contrafara lire venticinque da pagare di fatto». Norma
estremamente chiara che impediva l'edificazione privata in mezzo a strade,
ancorché ballatoi che servivano soprattutto
nelle feste e fiere per guardare dall'alto. Tipici esempi si hanno un
po' in tutte le cittadine medievali signorili. Forse ciò derivava dalla volontà
di mantenere una condizione paritaria fra i paesani, senza che nessuno dovesse emergere in termini sociali ed evitare così gelosie e protagonismi. Umberto Canovaro