12 maggio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “I compensi del giudice erano sempre regolati dagli Statuti Comunali”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXVII: “Delle mercede da lire venticinque in Sù” (2a parte) - La settimana scorsa abbiamo analizzato la rubrica che trattava la paga del Commissario per le cause sopra le venticinque lire.  Trattandosi di una lunga elencazione di situazioni processuali e giudiziarie, cercherò di fare una sintesi che sia la più comprensibile possibile: «Per ciascuna lettera a stanza di qual si vogli persona soldi tredici; per rogo di compromessi soldi tre per parte; per rogo di sicurtà, se bene fussero più del medesimo rogo, soldi cinque. Non possa detto Commissario uscire de sopradetti pregi (compensi, nda), sotto pena della Restitutione di quello più c'havesse preso e dell'Arbitrio del signore Nostro Illustrissimo o del suo Governatore .Sia tenuto detto Commissario senza pagamento alcuno fare ogni scrittura per il signore Illustrissimo è per la Communità, sotto pena di lire Cento applicata (versata, nda) alla Cammera del signore Nostro Illustrissimo e ne le cause Criminali (penali, nda) si facci pagar la metà più di quello è detto di sopra ne le cause Civili. Per copia d'Inquisitione, soldi quaranta. Per sententia condemnatoria o assolutoria, lire tre e pigliando più, caschi nella pena che di sopra è detto nelle cause Civile».  I compensi del giudicante, erano quindi sempre strettamente regolati dagli Statuti Comunali, e qualora dovesse occuparsi delle cause riguardanti la Comunità riese o il signore Appiani, non riscuoteva nulla. Continueremo la prossima settimana con altre fattispecie. Umberto Canovaro