umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXVII: “Delle
mercede da lire venticinque in Sù” (2a parte) - La
settimana scorsa abbiamo analizzato la rubrica che trattava la paga del
Commissario per le cause sopra le venticinque lire. Trattandosi di una lunga elencazione di situazioni processuali e
giudiziarie, cercherò di fare una sintesi che sia la più comprensibile
possibile: «Per ciascuna lettera a stanza di qual si vogli
persona soldi tredici; per rogo di compromessi soldi tre per parte; per rogo di
sicurtà, se bene fussero più del medesimo rogo, soldi cinque. Non possa detto
Commissario uscire de sopradetti pregi (compensi, nda), sotto pena della
Restitutione di quello più c'havesse preso e dell'Arbitrio del signore Nostro
Illustrissimo o del suo Governatore .Sia tenuto detto Commissario senza
pagamento alcuno fare ogni scrittura per il signore Illustrissimo è per la
Communità, sotto pena di lire Cento applicata (versata, nda) alla Cammera del
signore Nostro Illustrissimo e ne le cause Criminali (penali, nda) si facci
pagar la metà più di quello è detto di sopra ne le cause Civili. Per copia
d'Inquisitione, soldi quaranta. Per sententia condemnatoria o assolutoria, lire
tre e pigliando più, caschi nella pena che di sopra è detto nelle cause Civile». I compensi del giudicante, erano quindi sempre
strettamente regolati dagli Statuti Comunali, e qualora dovesse occuparsi delle
cause riguardanti la Comunità riese o il signore Appiani, non riscuoteva nulla.
Continueremo la prossima settimana con altre fattispecie. Umberto Canovaro