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- “Delle esecuzioni private” - Continuiamo l'analisi e la
comparazione delle norme della terra del Ferrajo, trattando oggi di una
disposizione molto importante: «Ogni instrumento liquido (documento cartaceo,
nda), o scriptura di man propria riconosciuta, habbia esecuzione privata, come
sentenza passata in giudicato. Riservando non di meno al reo le exceptioni di
falsità, pagamento seguito doppo la data di detto instrumento, et scrittura
giustificata come di sopra, novazione et compensazione». Quindi, la scrittura
privata aveva lo stesso valore esecutivo sui beni del reo come se fosse
sentenza passata in giudicato, e a quest'ultimo competeva la prova, tramite le
eccezioni di falsità, di non aver trasgredito allo scritto. Umberto Canovaro