11 maggio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “La scrittura privata aveva lo stesso valore esecutivo sui beni del reo come se fosse sentenza passata in giudicato”

umbertocanovaro@ - “Delle esecuzioni private” - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, trattando oggi di una disposizione molto importante: «Ogni instrumento liquido (documento cartaceo, nda), o scriptura di man propria riconosciuta, habbia esecuzione privata, come sentenza passata in giudicato. Riservando non di meno al reo le exceptioni di falsità, pagamento seguito doppo la data di detto instrumento, et scrittura giustificata come di sopra, novazione et compensazione». Quindi, la scrittura privata aveva lo stesso valore esecutivo sui beni del reo come se fosse sentenza passata in giudicato, e a quest'ultimo competeva la prova, tramite le eccezioni di falsità, di non aver trasgredito allo scritto. Umberto Canovaro