12 novembre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII): “La stima dei danni causati da bestie o persone nei terreni altrui”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXXIV “De stimatori de danni dati” (1a parte): «L'Anziani che si troveranno nel mese di Genaio siano tenuti eleggere doi intendenti huomini e di buona conscientia, li quali siano stimatori de danni e guasti per tutto il distretto di Rio e siano obligati per vinculo del lor giuramento a richiesta del Patrone della Possessione o vero d'alcuno degli Cafaggiai (esperti nella valutazione di danni fatti da animali, nda) andare a stimare li danni ricevuti dalle bestie o dalle persone in alcun loro terreno, vigna o vero orto o altro luogo dove sia per il detto Distretto e siano creduti alla loro semplice relatione per ogni quantità». Vedremo la prossima settimana come questi esperti, oggi diremmo periti, fungessero da “corte d'appello” nei confronti dei Cafaggiai, altra categoria riferita ai danni  prodotti dagli animali. Umberto Canovaro