19 novembre 2016

STATUTA RIVI, UNA GROSSA MODERNITÀ: “Il giudizio di secondo grado che non sempre gli statuti comunali prevedevano”

umbertocanovaro@ - Abbiamo visto la settimana scorsa l'opera che queste cariche pubbliche svolgevano verso coloro che procuravano danni alle altrui proprietà, anche con bestie. Adesso rileviamo nell'ultima parte del dispositivo,altre loro funzioni. Rubrica XXXIV “De Stimatori de danni dati” (2a parte):  «E quando accadesse che alcuno non si contentasse dello stimo degli Cafaggiai (addetti alla stima dei danni procurati da animali, nda), possa havere ricorso alli stimatori sopra scritti frà (entro,nda) dieci giorni di poi che sera stimato; quali stimatori sieno tenuti di nuovo stimare; e quella stima che per loro sarà fatta vagli e tenga; ne si possa dire di nullità, ne allegare o d'altro. Volendo che quando alcuno di detti stimatori fosse impedito e non potesse exercitare detto offitio o havesse alcuna legittima cagione, il Commissario (reggente della comunità, nda) in tale caso possa eleggere un'in suo luogo, quale non sia sospetto ad alcuna delle parti; et alle stimatori, havendo prima giurato, si dia piena fede et habbino per loro mercede per la terra (di Rio, nda) soldo uno per ciascuno et di fuori un soldo per miglio». Quindi una sorta di funzione d' appello sui danni da bestie. Si consideri che il secondo grado di giudizio era una grossa modernità che non sempre tutti gli statuti comunali prevedevano. Umberto Canovaro