25 febbraio 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Fortissime pene pecuniarie per chi aiutava i Banditi… le poche eccezioni alla regola”

umbertocanovaro@ - Rubrica: XXIV “Di chi riceve Banditi e li da aiuto, Consiglio o favore” (2a parte). Abbiamo visto la settimana scorsa le gravose pene pecuniarie per chi aiutava i Banditi dalla Terra di Rio. Concludiamo oggi la lettura della rubrica segnalando le poche eccezioni alla regola: «... et le predette cose non habbino luogo nell'attinenti fin in secondo grado secondo la ragion canonica (padre, madre, figlio, fratello o sorella, nda) ne in la moglie di detto Bandito, li quali attinenti e moglie per il recetto (alloggio, nda), bere e mangiare dato e prestato a tali Banditi in niente sieno condennati; se (purchè, nda) però non recetteranno Rebelli o Banditi per causa di alcuno trattato (reati contro il Signore, nda) o che haverà fatto contro il Stato del detto Signore Illustrissimo». Umberto Canovaro