22 aprile 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Disposizione sulla decadenza per i danni personali e i debiti per pigioni”

umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle Prescriptioni” (3a parte). Terminiamo la lettura della disposizione sulle prescrizioni e sull’usucapione. Le volte scorse abbiamo visto che la regola per gli immobili era di dieci anni e per le cose mobili di sette; poi abbiamo considerato la decadenza dall'esercizio del diritto trascorso un certo termine (un anno), per i crediti di lavoro. Oggi apprendiamo altri casi di decadenza, tipo i danni personali e i debiti per pigioni: «.... et il medesmo (cioè  alla presenza di due testimoni, nda) s'intenda delli stimi de danni et dell'accordo [che] fanno li Cafaggiai et delle compositioni [che] si fanno de danni tra persona e persona et de Terratici delle Terre, Pigioni di case et affitti, che passato l'anno dal di' che si debbano pagare si presumono per il Commissario pagati e tali domandanti doppo l'anno non siano uditi in giuditio; con questo che il debitore o suo herede, se non sarà vivo il debitore, giuri averlo pagato nel modo come di sopra; questo non di meno adgiunto, che quando apparisce scrittura su libri della Corte, che li detti debiti sieno stati adomandati in fra' il tempo delle dette prescriptioni o vero che fra' il detto tempo sia fatta scrittura privata in forma valida di ragione de detti debiti , all'hora s'intenda rotta la prescriptione et incominci la prescriptione a correre dal di che finisce il tempo della scrittura pubblica o vero  privata. et questo s'intenda ancora dell' altri debiti simili alli soprascritti, de quali non appare scrittura pubblica o vero privata in buona forma». Umberto Canovaro