umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle Prescriptioni” (3a parte). Terminiamo la
lettura della disposizione sulle prescrizioni e sull’usucapione. Le volte scorse
abbiamo visto che la regola per gli immobili era di dieci anni e per le cose
mobili di sette; poi abbiamo considerato la decadenza dall'esercizio del
diritto trascorso un certo termine (un anno), per i crediti di lavoro. Oggi
apprendiamo altri casi di decadenza, tipo i danni personali e i debiti per
pigioni: «.... et il medesmo (cioè alla presenza di due testimoni, nda) s'intenda
delli stimi de danni et dell'accordo [che] fanno li Cafaggiai et delle
compositioni [che] si fanno de danni tra persona e persona et de Terratici
delle Terre, Pigioni di case et affitti, che passato l'anno dal di' che si
debbano pagare si presumono per il Commissario pagati e tali domandanti doppo
l'anno non siano uditi in giuditio; con questo che il debitore o suo herede, se
non sarà vivo il debitore, giuri averlo pagato nel modo come di sopra; questo
non di meno adgiunto, che quando apparisce scrittura su libri della Corte, che
li detti debiti sieno stati adomandati in fra' il tempo delle dette
prescriptioni o vero che fra' il detto tempo sia fatta scrittura privata in
forma valida di ragione de detti debiti , all'hora s'intenda rotta la prescriptione
et incominci la prescriptione a correre dal di che finisce il tempo della
scrittura pubblica o vero privata. et
questo s'intenda ancora dell' altri debiti simili alli soprascritti, de quali
non appare scrittura pubblica o vero privata in buona forma». Umberto Canovaro