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«La Legge Cirinnà (L.76/2016) prevede anche la cancellazione d'ufficio della
convivenza di fatto. La cancellazione avviene in caso di cessazione della
situazione di coabitazione o di variazione della residenza di uno o entrambi i
componenti della convivenza di fatto, in caso di matrimonio e unione civile. Ma
la cancellazione della convivenza di fatto può essere fatta da parte della
coppia congiuntamente, o solo di una delle due parti interessate qualora
vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale. La richiesta di cancellazione della convivenza deve essere inviata
al Comune. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte
interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all'altra una comunicazione».
fine!