27 maggio 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “L’Antifato delle donne, ovvero la contraddote (contro-dote) data dal marito in previsione della propria morte”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX Dell'Antifato delle Donne (1a parte): «Ordinasi ancora che l'Antifato delle Dote s'intenda essere e sia quanto è la metà delle Doti, salvo che non possa excedere in tutto la somma di lire Cento di usual moneta; il che se non sarà stato fatto s'habi per fatto, cio è se non sarà expressamente per la parte altrimente dichiarato, nel qual caso secondo serà dichiarato, si osservi; per il qual antifato s'intendino e sieno tacitamente obligati et hipotecati i beni del marito come sono per la dote e sia fatta la exattione ne i beni del Marito o vero in altro obligato». Questo istituto di carattere civilistico in sintesi prevedeva che al momento del matrimonio, mentre la donna portava la dote, il marito aggiungeva l'Antifato, del valore della metà di quella per il caso di vedovanza, come sostegno alla vedova. La norma asserisce che pur col limite di cento lire, esso era obbligatorio e si dava per esistente ancorché non previsto nel contratto fra le famiglie, a meno che non fosse stato esplicitamente escluso. La prossima settimana vedremo come funzionava, nel caso si premorienza dell' uomo. Umberto Canovaro