umbertocanovaro@ - Rubrica
XIX
Dell'Antifato delle Donne (1a parte):
«Ordinasi ancora che l'Antifato delle Dote s'intenda essere e sia quanto è la
metà delle Doti, salvo che non possa excedere in tutto la somma di lire Cento
di usual moneta; il che se non sarà stato fatto s'habi per fatto, cio è se non
sarà expressamente per la parte altrimente dichiarato, nel qual caso secondo
serà dichiarato, si osservi; per il qual antifato s'intendino e sieno
tacitamente obligati et hipotecati i beni del marito come sono per la dote e
sia fatta la exattione ne i beni del Marito o vero in altro obligato». Questo
istituto di carattere civilistico in sintesi prevedeva che al momento del
matrimonio, mentre la donna portava la dote, il marito aggiungeva l'Antifato,
del valore della metà di quella per il caso di vedovanza, come sostegno alla
vedova. La norma asserisce che pur col limite di cento lire, esso era obbligatorio
e si dava per esistente ancorché non previsto nel contratto fra le famiglie, a
meno che non fosse stato esplicitamente escluso. La prossima settimana vedremo
come funzionava, nel caso si premorienza dell' uomo. Umberto Canovaro