30 settembre 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “In caso di assenza o impedimento di uno dei due modulatori se ne doveva nominare un altro”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXC: “Del imborsazione et Offitio de Modolatori” (4a parte). Terminiamo con oggi un'altra carica istituzionale molto importante, i modulatori, che erano coloro  che avevano il compito di sindacare l'operato delle pubbliche autorità amministrative del paese, constatando come anch’ essi soggiacessero ad un giudizio superiore: «Dalle sententie di detti Modulatori ciascuno si possi appellare e [far]dire di nullità al Commissario  in termine di giorni tre’ dal di’ della data et intimata sententia; volendo, però, che se il giorno si trahrà la polizia di detti Modulatori alcuno dei doi fosse absente o per altro impedimento non potesse exercitare  detta polizia, si rimborsi e se ne tragghi un’à altra; et abbia ciascheduno di essi e il canciglieri loro, lire tré dal Comune». In quest’ultimo rigo la disposizione ci dice che in caso di assenza o impedimento di uno dei due modulatori, in sintesi, se ne doveva nominare un altro (fare un’altra polizia, cioè elezione) da parte dei Padri Anziani, a significare di come questa carica dovesse sempre stare in esercizio. Umberto Canovaro