25 agosto 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “3 marzo 1573, decreto sulla circolazione delle monete”

umbertocanovaro@ -  Dopo avere terminato alcune settimane fa l'approfondimento delle rubriche inserite negli Statuta Rivi, norme che regolavano la vita nella comunità elbana, restano  da vedere alcuni decreti, ordini e disposizioni che si trovano in appendice ad essi. Li vedremo uno per uno. Oggi trattiamo un decreto che sanciva la circolazione delle monete, datato 3 marzo 1573, e che per brevità riportiamo in più parti: «Iacomo  VI  Aragona d'Appiano per la Dio Gratia Signor di Piombino, dell'Isola dell'Elba, Montecristo, Pianosa. Mossi da giuste  et ben considerate ragioni et per ridare la valuta alle monete che corrono  nel Nostro Stato al corso delli Stati convicini, habbiamo istabilito pigliare provvedimento sopra di esse, accio' che il contrattare et mercatare si renda piu facile et non  generi confussione, Vogliamo, dunque, ordiniamo et espressamente comandiamo in vertù del presente decreto, firmato di Nostra propria mano et sigillato del Nostro piccolo et solito sigillo che nel ditto Nostro Stato: lo scudo d'oro in oro di qual si voglia sorte, conio o lega, pur che sia di buono et giusto peso, non si spenda per più che per quindici carlini di soldi dieci corenti per carlino, come valeva prima; Reali d'argento di Spagna per soldi quattordici corenti per Reale; Cianfroni d'argento di Napoli per lire tre et un soldo corente per Cianfrone». Vedremo la prossima settimana quali altre monete erano ammesse alla circolazione. Umberto Canovaro