umbertocanovaro@ - Dopo avere terminato alcune settimane fa
l'approfondimento delle rubriche inserite negli Statuta Rivi, norme che
regolavano la vita nella comunità elbana, restano da vedere alcuni decreti, ordini e disposizioni che si trovano in
appendice ad essi. Li vedremo uno per uno. Oggi trattiamo un decreto che
sanciva la circolazione delle monete, datato 3 marzo 1573, e che per brevità
riportiamo in più parti: «Iacomo VI
Aragona d'Appiano per la Dio Gratia Signor di Piombino, dell'Isola
dell'Elba, Montecristo, Pianosa. Mossi da giuste et ben considerate ragioni et per ridare la valuta alle monete
che corrono nel Nostro Stato al corso
delli Stati convicini, habbiamo istabilito pigliare provvedimento sopra di
esse, accio' che il contrattare et mercatare si renda piu facile et non generi confussione, Vogliamo, dunque,
ordiniamo et espressamente comandiamo in vertù del presente decreto, firmato di
Nostra propria mano et sigillato del Nostro piccolo et solito sigillo che nel
ditto Nostro Stato: lo scudo d'oro in oro di qual si voglia sorte, conio o
lega, pur che sia di buono et giusto peso, non si spenda per più che per
quindici carlini di soldi dieci corenti per carlino, come valeva prima; Reali
d'argento di Spagna per soldi quattordici corenti per Reale; Cianfroni
d'argento di Napoli per lire tre et un soldo corente per Cianfrone». Vedremo la prossima settimana quali
altre monete erano ammesse alla circolazione. Umberto Canovaro