umbertocanovaro@ - Rubrica
XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio,
Stupro e incesto” (5a e ultima parte) - Concludiamo con oggi una
rubrica di diritto "criminale" piuttosto lunga, il cui titolo non
consente molte interpretazioni: «E nel medesimo (da cento a duecento lire, nda)
sia condenato chi quella piglierà per moglie (senza il consenso del tutore, nda);
e se sarà maggiore si possa maritare a suo piacere e voluntà et tutte le
predette cose dette della Femina s'intenda o et habbino luogo nel maschio
maggiore, si e talmente chel tutore c'havera consentito sia punito nella simil
pena, se non il Padre ne' predetti casi
havera dichiarato in la sua ultima volontà e le predette cose non habbino loco
in la vedova maggiore d'anni quindici». Se la donna era maggiore di quattordici anni, poteva sposarsi
senza consenso (ma perdeva la dote, per ciò che si legge nell'edizione
piombinese degli Statuti), come pure era libera la vedova ultra quindicenne. Umberto
Canovaro