4 agosto 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “La donna maggiore di quattordici anni poteva sposarsi senza consenso, e la vedova ultra quindicenne era libera”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto” (5a e ultima parte) - Concludiamo con oggi una rubrica di diritto "criminale" piuttosto lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «E nel medesimo (da cento a duecento lire, nda) sia condenato chi quella piglierà per moglie (senza il consenso del tutore, nda); e se sarà maggiore si possa maritare a suo piacere e voluntà et tutte le predette cose dette della Femina s'intenda o et habbino luogo nel maschio maggiore, si e talmente chel tutore c'havera consentito sia punito nella simil pena, se non il  Padre ne' predetti casi havera dichiarato in la sua ultima volontà e le predette cose non habbino loco in la vedova maggiore d'anni quindici».  Se la donna era maggiore di quattordici anni, poteva sposarsi senza consenso (ma perdeva la dote, per ciò che si legge nell'edizione piombinese degli Statuti), come pure era libera la vedova ultra quindicenne. Umberto Canovaro