umbertocanovaro@ - Abbiamo terminato con la settimana scorsa l'analisi e
l'approfondimento di tutte le rubriche contenute negli Statuta Rivi. Rimangono
in appendice una serie limitata di comandi, disposizioni, lettere che ci danno
ancora il senso delle regole nella piccola comunità riese del Medioevo. Le
vedremo una per una, a partire da questa settimana, con una ordinanza del 31
luglio 1571. 1a parte: «Costantino Salvi Doctor da Perugia et Governatore
Generale per Sua eccellenza Illustrissima dello Stato di Piombino. Comandiamo a
Voi Piero di Bartolomeo, Vettorio di Michele,Pasqualino di Mario et Biagini di
Quilico, tutti di Rio, Agenti et Fattori de Maghonieri della vena, che Sotto
Pena di scudi cinquanta per ciascuno et ciascuna volta in caso di
contravvectione da plicarsi detta pena ipso facto per li tre quarti per la
camera fiscale et l'altro quarto all'accusatore, che non dobbiate dare vena
delli ferrazuoli a' caricare se non alli Vassalli di Sua eccellenza
Illustrissima che ano Barche, osservando l'ordine fra di loro; chi sera primo
carichi prima et di mano in mano poi il secondo et poi il terzo et
successivamente li altri, tanto per le gite vicine quanto di lontano, senza che
habbino da impacciarsi co le vene de Maghonieri (...)». È la conferma pratica di quanto visto tempo
fa nella rubrica LXX "Delli
Ordinamenti della Piaggia", a proposito delle precedenze sui
caricamenti dei bastimenti. Apprendiamo però che per caricarli, i padroni
dovevano essere "Vassalli ", cioè accreditati presso il signore
dell'antico stato. Umberto Canovaro