11 agosto 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Per il caricamento dei bastimenti i padroni dovevano essere vassalli, cioè accreditati presso il signore dello stato”

umbertocanovaro@ -  Abbiamo terminato con la settimana scorsa l'analisi e l'approfondimento di tutte le rubriche contenute negli Statuta Rivi. Rimangono in appendice una serie limitata di comandi, disposizioni, lettere che ci danno ancora il senso delle regole nella piccola comunità riese del Medioevo. Le vedremo una per una, a partire da questa settimana, con una ordinanza del 31 luglio 1571. 1a parte: «Costantino Salvi Doctor da Perugia et Governatore Generale per Sua eccellenza Illustrissima dello Stato di Piombino. Comandiamo a Voi Piero di Bartolomeo, Vettorio di Michele,Pasqualino di Mario et Biagini di Quilico, tutti di Rio, Agenti et Fattori de Maghonieri della vena, che Sotto Pena di scudi cinquanta per ciascuno et ciascuna volta in caso di contravvectione da plicarsi detta pena ipso facto per li tre quarti per la camera fiscale et l'altro quarto all'accusatore, che non dobbiate dare vena delli ferrazuoli a' caricare se non alli Vassalli di Sua eccellenza Illustrissima che ano Barche, osservando l'ordine fra di loro; chi sera primo carichi prima et di mano in mano poi il secondo et poi il terzo et successivamente li altri, tanto per le gite vicine quanto di lontano, senza che habbino da impacciarsi co le vene de Maghonieri (...)».  È la conferma pratica di quanto visto tempo fa nella rubrica LXX "Delli  Ordinamenti della Piaggia", a proposito delle precedenze sui caricamenti dei bastimenti. Apprendiamo però che per caricarli, i padroni dovevano essere "Vassalli ", cioè accreditati presso il signore dell'antico stato. Umberto Canovaro