18 agosto 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quando i caricatori del minerale non potevano essere forestieri, cioè occasionali”

umbertocanovaro@ - Abbiamo terminato l'analisi e l'approfondimento di tutte le rubriche contenute negli Statuta Rivi. Rimangono in appendice una serie limitata di comandi, disposizioni, lettere che ci danno ancora il senso delle regole nella piccola comunità riese del Medioevo. Le vedremo una per una, a partire da una ordinanza del 31 luglio 1571, la cui prima parte è stata vista la settimana scorsa, e riguardante il carico del minerale sui bastimenti: «Costantino Salvi Doctor da Perugia et Governatore Generale per Sua eccellenza Illustrissima dello Stato di Piombino. Comandiamo a Voi Piero di Bartolomeo, Vettorio di Michele,Pasqualino di Mario et Biagini di Quilico, tutti di Rio, Agenti et Fattori de Maghonieri della vena(...) per che habbiamo sentito la dificulta che voi dite et per Torre ogni difficulta et occasione di discordia et parendoci ragionevole che li vassalli quali hanno barche, Accio' che non stieno otiosi, che tale vena delli ferrazuoli la Debbino caricare loro vassalli et non forestieri; in pero comandiamo a Voi, sopra detti Agenti et fattori, che sotto detta pena(cinquanta scudi, nda) inviolabilmente observiate et facciate observare il presente Nostro commandamento et ordine; non per questo che non possino caricare, anchora per servitio delle maone, comandando (...) non obstante». Nella prima parte abbiamo visto che si caricava la vena di ferro sui bastimenti, rigorosamente in ordine d'arrivo; in quest'ultima parte, apprendiamo che i lavoranti dovevano essere dipendenti (vassalli) e non "forestieri", cioè  presumibilmente non personale occasionale, che evidentemente risultava meno affidabile. Oltre alla pena pecuniaria, si rischiava anche di non poter caricare. Umberto Canovaro