umbertocanovaro@ - Abbiamo terminato l'analisi e l'approfondimento di tutte le
rubriche contenute negli Statuta Rivi. Rimangono in appendice una serie
limitata di comandi, disposizioni, lettere che ci danno ancora il senso delle
regole nella piccola comunità riese del Medioevo. Le vedremo una per una, a
partire da una ordinanza del 31 luglio 1571, la cui prima parte è stata vista
la settimana scorsa, e riguardante il carico del minerale sui bastimenti: «Costantino
Salvi Doctor da Perugia et Governatore Generale per Sua eccellenza
Illustrissima dello Stato di Piombino. Comandiamo a Voi Piero di Bartolomeo,
Vettorio di Michele,Pasqualino di Mario et Biagini di Quilico, tutti di Rio,
Agenti et Fattori de Maghonieri della vena(...) per che habbiamo sentito la
dificulta che voi dite et per Torre ogni difficulta et occasione di discordia
et parendoci ragionevole che li vassalli quali hanno barche, Accio' che non
stieno otiosi, che tale vena delli ferrazuoli la Debbino caricare loro vassalli
et non forestieri; in pero comandiamo a Voi, sopra detti Agenti et fattori, che
sotto detta pena(cinquanta scudi, nda) inviolabilmente observiate et facciate
observare il presente Nostro commandamento et ordine; non per questo che non
possino caricare, anchora per servitio delle maone, comandando (...) non
obstante». Nella prima parte abbiamo visto che si caricava la vena di ferro sui
bastimenti, rigorosamente in ordine d'arrivo; in quest'ultima parte,
apprendiamo che i lavoranti dovevano essere dipendenti (vassalli) e non
"forestieri", cioè presumibilmente
non personale occasionale, che evidentemente risultava meno affidabile. Oltre
alla pena pecuniaria, si rischiava anche di non poter caricare. Umberto
Canovaro