29 settembre 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Il canovaio doveva essere una persona corretta che fornisse la farina e allo stesso tempo reinvestisse in grano i denari ricevuti”

umbertocanovaro@ - Appendice V parte 2a - Nella settimana scorsa abbiamo visto in appendice la prima parte di una lettera del 1579 rivolta agli Anziani che in considerazione della forte penuria di grano, si autorizzava a comprarne una certa quantità dal canovaius (funzionario addetto ai granai pubblici). Ne scorriamo  il testo fino alla conclusione: «Avvertendo li detti Antiani nella elettione dei canovai pigliare da loro sicurtà idonee acciò vengha osservato quanto di sopra è detto, sotto pena di essere tenuti del loro proprio et il Commissario possa et habbia facultà di fare osservare l'ordine sopra detto et imporre pene e quelle esequire tempo per tempo che vedera per difetto de canovai o d'altri patirsi di pane alla piazza o tenersi i denari otiosi e senza rinvestirli in grano; et per che cosi è mente Nostra,habbiamo comandato la presente sotto scritta di Nostra propria mano et sigillato del Nostro solito Sigillo. Data in  Scarlino li  XXIII di luglio 1579. Alessandro Aragona d'Appiano, Stefano Berti Segretario». Il Commissario, che era il rappresentante del Signore nella terra di Rio, aveva il compito quindi di vigilare che fosse scelto un canovaio corretto che  fornisse la farina e allo stesso tempo reinvestisse in grano i denari ricevuti dagli anziani senza "tenerli otiosi", cioè fermi, e se avesse ravvisato in qualche attore una manchevolezza che potesse affamare ancora il popolo. non doveva esitare ad adottare le maniere forti. Umberto Canovaro