25 maggio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Otto o quindici giorni per pagare o perdere il bene, poi l’incanto”

umbertocanovaro@ - “Del modo di fare l'esecuzione” (parte 2a) - La settimana scorsa abbiamo visto il sistema delle esecuzioni sui beni mobili e immobili di chi non pagava. Continuiamo vedendo altre modalità operative: «Doppo la quale stima (dei beni, nda), habbi il debitore tempo nelle cose mobili otto giorni, et nelle immobili quindici à dovere volendo sodisfare la sorte principale con le spese dell’esecuzioni; et recuperare il gravamento , ò rientrare in possesso della cosa immobile, il che non facendo in detto tempo rispettivamente si mettino le cose levate, et pegni riavuti dal custode come di sopra al pubblico incanto, per liberarli a chi più n’offerisce dalla stima; et non vi comparendo oblatori si liberino per la concorrente qualità del credito et spese al creditore secondo la stima fatta, qual venga acquistato per tal deliberazione il dominio irrevocabilmente». Quindi, otto o quindici giorni per pagare o perdere il bene, poi l’incanto. E se non c’erano interessati, il bene passava direttamente al creditore (presumibilmente, salvo conguaglio). Umberto Canovaro