umbertocanovaro@ - “Del modo di fare l'esecuzione” (parte 2a) - La
settimana scorsa abbiamo visto il sistema delle esecuzioni sui beni mobili e
immobili di chi non pagava. Continuiamo vedendo altre modalità operative: «Doppo
la quale stima (dei beni, nda), habbi il debitore tempo nelle cose mobili otto
giorni, et nelle immobili quindici à dovere volendo sodisfare la sorte
principale con le spese dell’esecuzioni; et recuperare il gravamento , ò
rientrare in possesso della cosa immobile, il che non facendo in detto tempo
rispettivamente si mettino le cose levate, et pegni riavuti dal custode come di
sopra al pubblico incanto, per liberarli a chi più n’offerisce dalla stima; et
non vi comparendo oblatori si liberino per la concorrente qualità del credito
et spese al creditore secondo la stima fatta, qual venga acquistato per tal
deliberazione il dominio irrevocabilmente». Quindi, otto o quindici giorni per
pagare o perdere il bene, poi l’incanto. E se non c’erano interessati, il bene
passava direttamente al creditore (presumibilmente, salvo conguaglio). Umberto
Canovaro