15 giugno 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Un quarto degli incassi provenienti dalle multe veniva assegnato all’ospedale”

umbertocanovaro@ - Delle Cause  Criminali (parte 1a) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, trattando oggi di una disposizione riguardante le cause criminali, cioè penali: «La giurisdizione et cognizione delle cause criminali s'aspetti al Commissario, et le pene, multe et  condennazioni (al di) fuori di quelle de danni dati, et della Grascia (*) et dependenti da essa, delle quali di sotto si dirà, si dividino in quattro parti, l'una delle quali aspetti al  fisco di Sua Altezza, l'altra al Commissario, l'altra alla Comunità, l'altra allo spedale; et dove vi sarà notificatore, ò accusatore quale per legge, o statuto debba partecipare (alla ripartizione della multa, nda) nelle condennazioni, in tal caso la sua parte sia il quarto della condennazione et i tre quarti si dividino come di sopra».  Norma molta simile a ciò che si verificava nella terra di Rio, fatto salvo che per la quota allo spedale. Come si legge, la delazione dei reati penali veniva incoraggiata e pagata. La prossima settimana vedremo la parte finale della disposizione. (*) delitti contro l'erario pubblico. Umberto Canovaro