umbertocanovaro@ - Delle Cause
Criminali (parte 1a) - Continuiamo
l'analisi e la comparazione
delle norme della terra del Ferrajo, trattando oggi di una disposizione riguardante
le cause criminali, cioè penali: «La giurisdizione et cognizione delle cause
criminali s'aspetti al Commissario, et le pene, multe et condennazioni (al di) fuori di quelle de
danni dati, et della Grascia (*) et dependenti da essa, delle quali di sotto si
dirà, si dividino in quattro parti, l'una delle quali aspetti al fisco di Sua Altezza, l'altra al
Commissario, l'altra alla Comunità, l'altra allo spedale; et dove vi sarà
notificatore, ò accusatore quale per legge, o statuto debba partecipare (alla
ripartizione della multa, nda) nelle condennazioni, in tal caso la sua parte
sia il quarto della condennazione et i tre quarti si dividino come di
sopra». Norma molta simile a ciò che si
verificava nella terra di Rio, fatto salvo che per la quota allo spedale. Come
si legge, la delazione dei reati penali veniva incoraggiata e pagata. La
prossima settimana vedremo la parte finale della disposizione. (*) delitti
contro l'erario pubblico. Umberto Canovaro