12 ottobre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Sei giorni per l'istruttoria, più altri sei al giudicante per emettere sentenza”

umbertocanovaro@ - Del  danno dato e del modo di procedere nelle cause del danno dato (2a parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme criminali (penali)della terra del Ferrajo,  concludendo una disposizione riguardante i danneggiamenti. Per questi reati: «(…) l'instantia di  dette cause sia al più di giorni dodici continui et correnti, la quale s'intenda cominciata il primo dì che sarà citato l'accusato, et denunziato, al quale si assegni giorni due a fare la sua risposta,et excettioni et udita la sua risposta si assegni tempo giorni quattro a provare tutto quello sarà necessario in detta  causa, et tal termine probatorio s'intenda essere comune all'una parte et l'altra, et il restante delli detti giorni dodici prefixi al istantia di simil cause sia del Signor Commissario per giudicare et sententiare la causa». Tempi rapidissimi dunque per giudicare un danno procurato: sei giorni per l'istruttoria, più altri sei giorni riservati al giudicante per emettere sentenza. Altro che medioevo! Umberto Canovaro