9 novembre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Il Campaio era pagato sia in natura, sia in denaro”

umbertocanovaro@ - Del Officio del Campaio et Guardia publica (4° parte) - Continuiamo la lettura di una disposizione molto lunga che riguarda una delle cariche pubbliche più operative della terra del Ferrajo: quella del Campaio, che era una guardia pubblica addetta a rilevare i danni nei campi e boschi del contado, ancorché commessi da bestie (non inganni quindi il titolo, che potrebbe far pensare a due incarichi). «(...) domandando il padrone di dette bestie tempo a volere giustificare il contrario,o qualche sua legittima excettione se li assegni tempo al più giorni cinque a fare le sue provanze dando prima idoneo mallevadore (Garante del risarcimento del danno, nda) del rifare et pagare quanto di sopra al dannificato, et il Commissario (giudicante, rappresentante del Granduca, nda) sia tenuto, exequito quanto si è detto, restituirli le sue bestie. Habbia detto Campaio per suo salario ogni anno un mezzo quarto di grano per ciaschuno sacco di quello che si seminerà nel territorio di detto Porto Ferraio et un boccale di vino per ogni seicento viti, nel modo e forma che ha conseguito nel passato, et di più partecipi il quarto delle condennazioni come di sotto si dirà». Il Campaio, era quindi pagato per il suo servizio sia in natura, sia in denaro, lucrando una parte delle condanne. Umberto Canovaro