umbertocanovaro@ - Del Officio del
Campaio et Guardia publica (4° parte) - Continuiamo la lettura di una
disposizione molto lunga che riguarda una delle cariche pubbliche più operative
della terra del Ferrajo: quella del Campaio, che era una guardia pubblica
addetta a rilevare i danni nei campi e boschi del contado, ancorché commessi da
bestie (non inganni quindi il titolo, che potrebbe far pensare a due
incarichi). «(...) domandando il padrone di dette bestie tempo a volere
giustificare il contrario,o qualche sua legittima excettione se li assegni
tempo al più giorni cinque a fare le sue provanze dando prima idoneo
mallevadore (Garante del risarcimento del danno, nda) del rifare et pagare
quanto di sopra al dannificato, et il Commissario (giudicante, rappresentante
del Granduca, nda) sia tenuto, exequito quanto si è detto, restituirli le sue
bestie. Habbia detto Campaio per suo salario ogni anno un mezzo quarto di grano
per ciaschuno sacco di quello che si seminerà nel territorio di detto Porto
Ferraio et un boccale di vino per ogni seicento viti, nel modo e forma che ha
conseguito nel passato, et di più partecipi il quarto delle condennazioni come
di sotto si dirà». Il Campaio, era quindi pagato per il suo servizio sia in
natura, sia in denaro, lucrando una parte delle condanne. Umberto Canovaro