umbertocanovaro@ - Fuoco e debbij (1° parte) - Abbiamo visto nelle scorse
settimane i danni prodotti da animali e quelli commessi dall'opera dell'uomo.
Oggi vediamo il trattamento degli
incendi: «Item si ordina che nel tempo della Estate, né per altra stagione si
possa mettere fuoco in macchia, boschi, o selve di qualsivoglia sorte per fare
debbij o cetine (*), senza espressa licentia del Commissario la quale anco si
deva ottenere da qualunque volesse a debiti tempi abbruciare stoppie o secce,
et sempre sieno tenuti dare idonei mallevadori di rifare ogni danno che
seguisse per causa di detti incendij, o fuochi,o alcuno di essi(...)». (*) antiche
pratiche di correzione dei terreni agrarî, consistenti nel bruciare le erbe
secche che lo ricoprono allo scopo di migliorarne il raccolto. La
prevenzione, valeva anche nel Medioevo, per
evitare incendi (anche) colposi, difficili da estinguere. E nei casi
concessi, si dovevano trovare idonei garanti che in solido assicurassero gli
eventuali risarcimenti. I più fervidi auguri a tutti i lettori, e che il
fuoco della Buona Novella che parte dalla
nascita di Gesù ci renda migliori, Umberto Canovaro