21 dicembre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Anche allora era vietato accendere fuochi in estate”

umbertocanovaro@ - Fuoco e debbij (1° parte) - Abbiamo visto nelle scorse settimane i danni prodotti da animali e quelli commessi dall'opera dell'uomo. Oggi vediamo  il trattamento degli incendi: «Item si ordina che nel tempo della Estate, né per altra stagione si possa mettere fuoco in macchia, boschi, o selve di qualsivoglia sorte per fare debbij o cetine (*), senza espressa licentia del Commissario la quale anco si deva ottenere da qualunque volesse a debiti tempi abbruciare stoppie o secce, et sempre sieno tenuti dare idonei mallevadori di rifare ogni danno che seguisse per causa di detti incendij, o fuochi,o alcuno di essi(...)». (*) antiche pratiche di correzione dei terreni agrarî, consistenti nel bruciare le erbe secche che  lo ricoprono  allo scopo di migliorarne il raccolto. La prevenzione, valeva anche nel Medioevo, per  evitare incendi (anche) colposi, difficili da estinguere. E nei casi concessi, si dovevano trovare idonei garanti che in solido assicurassero gli eventuali risarcimenti. I più fervidi auguri a tutti i lettori, e che il fuoco  della Buona Novella che parte dalla nascita di Gesù ci renda migliori, Umberto Canovaro