umbertocanovaro@ - Fuoco e debbij (2° parte)
- La volta scorsa abbiamo considerato gli incendi colposi nei campi.
Continuiamo la lettura e l'analisi: «(...) et qualunque facesse debbio (*) come
di sopra (è detto, nda) sia obligato a mantenere et a servare domestico et a colture
il luogo e terreno addebbiato . Et però il Commissario in dare similj licentie
dovera avvertire di non concederle per i luoghi pocho atti alla coltivatione
per grano, viti et utili al paese per la copia della albori, et legniami et
altre simili cose. Et chi senza la detta licentia del Commissario mettesse
fuoco così per causa delle secci et stoppie come debbi et cetine (*), caschi in
pena oltre l' emenda del danno di lire cento per ciaschuna volta et ciaschuno
trasgressore, et di più all'arbitro del Commissario sino alla pena della galera
esclusive havuta consideratione alla importanza et qualità del fatto et alle
conditioni della persona che havera fatto l'incendio et il danno». Nb: (*) Pratica
di bruciare i terreni agricoli per renderli più fruttiferi e produttivi. La
disposizione, come abbiamo visto, assegnava limiti al Commissario per i casi
nei quali concedere la pratica del debbio, e conferiva la galera nei casi più
gravi. Umberto Canovaro