11 gennaio 2020

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Bruciare i terreni agricoli per renderli più fruttiferi e produttivi”

umbertocanovaro@ - Fuoco e debbij (2° parte) - La volta scorsa abbiamo considerato gli incendi colposi nei campi. Continuiamo la lettura e l'analisi: «(...) et qualunque facesse debbio (*) come di sopra (è detto, nda) sia obligato a mantenere et a servare domestico et a colture il luogo e terreno addebbiato . Et però il Commissario in dare similj licentie dovera avvertire di non concederle per i luoghi pocho atti alla coltivatione per grano, viti et utili al paese per la copia della albori, et legniami et altre simili cose. Et chi senza la detta licentia del Commissario mettesse fuoco così per causa delle secci et stoppie come debbi et cetine (*), caschi in pena oltre l' emenda del danno di lire cento per ciaschuna volta et ciaschuno trasgressore, et di più all'arbitro del Commissario sino alla pena della galera esclusive havuta consideratione alla importanza et qualità del fatto et alle conditioni della persona che havera fatto l'incendio et il danno». Nb: (*) Pratica di bruciare i terreni agricoli per renderli più fruttiferi e produttivi. La disposizione, come abbiamo visto, assegnava limiti al Commissario per i casi nei quali concedere la pratica del debbio, e conferiva la galera nei casi più gravi. Umberto Canovaro