umbertocanovaro@ - Della
distribuzione delle pene de danni dati et grascie - Nelle scorse settimane
abbiamo visto come erano puniti i danneggiamenti, sia compiuti da animali che
da persone fisiche. La disposizione che segue emanata dal Granduca Francesco
de' Medici esplicitava come doveva essere ripartita la somma escussa: «Le
soprascritte pene de danni dati et grascie (*) si distribuischino in quattro
parti, delle quali una sia del Campaio (**), quando accuserà, altrimenti sia
dell'accusatore, una del Commissario, una della Comunità et una dello Spedale».
(*) Con il termine grascie si intendevano le somme che erano dovute per il
giudizio, anche se il termine più in generale era usato per i dazi e le
imposte. (**) Come abbiamo visto alcune settimane fa, il campaio era l'addetto alla
sorveglianza pubblica nei campi, alle dipendenze della comunità e degli Anziani
del paese; la sua carica durava un anno. Quindi, una parte a chi denunciava il
danno, una a chi emetteva la sentenza (Commissario), una alla fiscalità comunale,
ed una all'ospedale per il sostentamento e le cure dei malati. Umberto
Canovaro