18 gennaio 2020

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “La suddivisione in quattro parti dei proventi dalle multe”

umbertocanovaro@ - Della distribuzione delle pene de danni dati et grascie - Nelle scorse settimane abbiamo visto come erano puniti i danneggiamenti, sia compiuti da animali che da persone fisiche. La disposizione che segue emanata dal Granduca Francesco de' Medici esplicitava come doveva essere ripartita la somma escussa: «Le soprascritte pene de danni dati et grascie (*) si distribuischino in quattro parti, delle quali una sia del Campaio (**), quando accuserà, altrimenti sia dell'accusatore, una del Commissario, una della Comunità et una dello Spedale». (*) Con il termine grascie si intendevano le somme che erano dovute per il giudizio, anche se il termine più in generale era usato per i dazi e le imposte. (**) Come abbiamo visto alcune settimane fa, il campaio era l'addetto alla sorveglianza pubblica nei campi, alle dipendenze della comunità e degli Anziani del paese; la sua carica durava un anno. Quindi, una parte a chi denunciava il danno, una a chi emetteva la sentenza (Commissario), una alla fiscalità comunale, ed una all'ospedale per il sostentamento e le cure dei malati. Umberto Canovaro